12.11.25
Nel Consiglio dei Ministri di oggi, 16 dicembre, il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo testo di riforma del Codice dei Contratti (“Decreto Appalti 2023”). Un Decreto che ha l’obiettivo di semplificare, velocizzare, sburocratizzare, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli con tempi più brevi per la realizzazione di opere a favore dei cittadini e delle piccole comunità locali.
Il testo approvato è quello di un Decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, approvato in esame definitivo – il testo è attualmente in fase di pubblicazione in Gazzetta. Sul sito della Camera il Dossier e la documentazione sulle nuove disposizioni in materia di contratti pubblici.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta del Decreto legislativo che riporta il Nuovo Codice Appalti, sul sito del Ministero delle Infrastrutture si analizzano le principali disposizioni del Testo, rivistoalla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari:.
In luce le tre parole chiave del provvedimento: semplificazione, sburocratizzazione delle procedure e liberalizzazione. Ma spiccano anche la velocizzazione dei cantieri e le misure premiali per imprese e settore costruzioni.
Il Testo punta alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024) per far risparmiare sei mesi per l’allestimento di gara. Fra le altre novità per le gare:
Il testo prevede la liberalizzazione degli appalti sottosoglia fino a 5,3 milioni di euro. Pertanto,
Con il ritorno dell’appalto integrato, il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
Per contrastare la paura per la “firma” nelle procedure pubbliche: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.
Quanto all’illecito professionale: nella riformulazione del Codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie:
“In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari”.
Una importante novità è l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa.
Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.
Tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera.
Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.
Il Decreto dovrà però prima superare il vaglio parlamentare e giungere in approvazione definitiva.
Il Testo iniziale del Decreto legislativo che dovrà sostituire il Codice Appalti riportava diverse novità emerse a seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri:
Il Decreto prevede due principi
Il Codice degli appalti riformato punta sulla digitalizzazione come “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto.
Nelle pagine del Governo si parla di definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri sono:
Si va inoltre verso una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Tutti i cittadini potranno dunque richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.
Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo.
Sempre in tema di programmazione, il Codice verrà modificato prevedendo:
Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
Il Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale (leggi qui su InSic le novità per gli appalti del Decreto Semplificazioni 2020).
Quando si applicherebbero le soglie ordinarie? Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero . In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.
Il nuovo testo di riforma del Codice dei Contratti reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico
“è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.
Maggiore semplificazione del quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.
Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.
Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.
L’appaltatore potrà richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.
Ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.
Fra le novità più importanti c’è la riduzione dei tempi termini del procedimento amministrativo in particolare per la resa dei pareri di competenza
“Con l’approvazione della riforma del Codice degli appalti il Governo mantiene un altro impegno preso con gli italiani. Un provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci. E che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l’ammodernamento infrastrutturale della Nazione. Il Governo ringrazia il Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto e che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”.
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
[Immagine di copertina tratta da Governo.it; licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT]
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