Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 2 settembre 2019 (GU. n. 248 del 22 ottobre 2019) di modifica e integrazione del decreto 11 maggio 2016 regolatorio del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture: il risultato finale di un approfondito lavoro istruttorio che ha coinvolto diverse amministrazioni e autorità indipendenti e che ha introdotto specifiche modalità di consultazione e accesso ai dati contenuti nel Catasto.
Riportiamo di seguito:
• l’analisi del contenuto del decreto
• il commento fornito dal Mise
Il contenuto del decreto
Il DM 2 settembre 2019 aggiunge altre tre articoli al dettato del decreto istitutivo del SINFI: in particolare
(art.6) si regola la
Consultazione e accesso al SINFI riguarda le informazioni relative alle reti pubbliche di comunicazioni e alle altre infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ad eccezione dei cavi, compresa la fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, attraverso
Infratel Italia S.p.A.. Sono consentiti anche laddove le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infrastrutture fisiche sopra descritte, siano dismesse.
Seguono distinzioni delle informazioni in “informazioni di base”; “informazioni su caratteristiche fisiche”; “informazioni ulteriori”, dettagliate in art. 6.
Inoltre, l’art.6 riporta che sono rese accessibili le
informazioni minime attinenti alle opere di genio civile, in corso o programmate, conferite al Sinfi, e si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative ai servizi di rete di consultazione e scaricamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
Nell’art.7, che dettaglia
i Soggetti legittimati alla consultazione e all’accesso si citano gli operatori di rete, le pubbliche amministrazioni ei responsabili da loro indicati che avranno credenziali per la consultazione delle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di alloggiamento delle reti pubbliche di comunicazione, delle reti di acque reflue, delle reti del gas, delle reti di elettricità compresa l’illuminazione pubblica e delle reti di altri servizi, documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo del territorio nazionale e raccolte nel Sinfi.
Nel nuovo
articolo 8 si stabilisce che al momento del conferimento delle informazioni al SINFI, gli operatori di rete e i gestori di infrastrutture fisiche, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni conferite connesse alla sicurezza e all’integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica, ovvero per la tutela di dati riservati, dei segreti tecnici e commerciali, dovranno
indicare le informazioni di cui richiedano la sottrazione all’accesso, specificandone i motivi.
Il
In base a quanto riportato
dal sito del Ministero dello Sviluppo economico,
le informazioni presenti nel SINFI riguardano sia
le infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica sia attive che dismesse, sia gli
elementi di rete utilizzati per la fornitura di acque per il consumo umano, nonché le opere del genio civile in corso o in programmazione conferite al SINFI.
Secondo quanto previsto dal provvedimento
potranno accedere alle informazioni e ai dati:
•gli operatori, a condizione che abbiano conferito la totalità dei dati in loro possesso al SINFI;
•le pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati che facciano istanza motivata ad Infratel Italia S.p.A. per via telematica.
Infratel Italia S.p.A., che gestisce il SINFI, dovrà
rispondere alle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Decreto ministeriale, infine, predispone
idonee garanzie a tutela della riservatezza e confidenzialità dei dati che riguardino questioni di sicurezza e integrità delle reti, sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, sanità pubblica e segreti tecnici e di natura commerciale degli operatori.
Il testo del decreto (pdf) è disponibile online.
Il SINFI, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture
è il catasto delle infrastrutture fisiche presenti sul territorio nazionale, sottosuolo e sopra suolo, detenute dagli operatori di telecomunicazioni e più in generale da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica, Amministrazioni locali (comuni e province) ed Enti gestori di servizi ( gas, energia elettrica, acqua e telecomunicazioni, etc.).
E’ stato istituito nel 2016 tramite
Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 in attuazione alla
direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo, per incentivare gli investimenti infrastrutturali sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita’, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga.