12.11.25
Con Nota 1049 del 19 maggio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del subappalto introdotte con l’art. 49 del D.L. n. n. 77/2021 ( il Decreto Semplificazioni, conv. da L. n. 108/2021 e che abbiamo illustrato) al Codice dei contratti (art. 105 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016) relativamente alle garanzie che vanno fornite dal subappaltatore.
Secondo INL, il nuovo comma 14 dell’art. 105 del Codice (vedi sotto), in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, è applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (in vigore dal 31 luglio 2021).
In base all’art. 49 del DL Semplificazioni 2021 convertito, alla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021:

L’INL già con nota prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021 aveva confermato che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Si chiedeva a INL se tale previsione sia applicabile ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, oppure solo a quelli successivamente autorizzati o ancora ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto.
Secondo INL, l’art. 49 del D.L. n. 77/2021 (conv. da L. n. 108/2021), nel modificare la disciplina del subappalto di cui all’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto diverse decorrenze
Inoltre, INL chiarisce che le modifiche apportate alla disciplina non possano risultare indifferenti rispetto alle condizioni di aggiudicazione, vista l’introduzione di oneri non valutati in fase di gara.
Art. 105
(Subappalto)
...
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,
deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del
contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
...
INL ricorda che l’art. 216, nel regolare le previsioni transitorie e di coordinamento, prevede espressamente che le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applichino “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
Art. 216
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle
singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata
in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
Pertanto, secondo INL (che cita gli orientamenti del Consiglio di Stato su principio del tempus regit actum nelle procedure di gara) occorre far riferimento alla data di pubblicazione in ambito nazionale del bando o dell’avviso di gara.
Ciò si desume dall’art. 216, comma 1, del Codice dei contratti che va letto in coordinamento con l’art. 73, comma 5, stesso codice, secondo cui “gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC” e dalla quale è possibile evincere l’ulteriore indicazione per cui la pubblicazione rilevante ai fini della produzione degli effetti giuridici in ambito nazionale degli avvisi o dei bandi, anche per ciò che attiene alla individuazione della disciplina concretamente applicabile, è quella ivi prevista sulla piattaforma digitale presso l’ANAC.
Art. 73
(Pubblicazione a livello nazionale)
...
5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla
pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.
Peraltro, INL cita anche la relazione Illustrativa al D.L. n. 77/2021 in cui si spiegava come la modifica del comma 14 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici si sia resa necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati dai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20%) al ribasso ritenuto, a seguito di procedura di infrazione, non compatibile con le direttive europee.
Secondo INL occorre dunque legare l’applicabilità delle novelle contenute al comma 14 alle caratteristiche delle offerte economiche formulate dai subappaltatori. Pertanto, il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016,è applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.
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