12.11.25
In Gazzetta il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11, il Decreto CESSIONE CREDITI, coordinato con la legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38, in vigore dal 12 aprile 2023.
Il testo del Decreto Legge originario, però, è entrato già in vigore dal 17 febbraio 2023 data a partire dalla quale non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), salvo alcune eccezioni.
Il Decreto CESSIONE CREDITI convertito consta di tre articoli, ma è stato ampiamente modificato durante l’iter parlamentare.
Le novità introdotte:
Il Decreto 11/2023 convertito vieta (articolo 1), già dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di
L’articolo 2 del Decreto legge 11/2023, dopo il passaggio parlamentare, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.
La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.
Sono esclusi dal divieto gli interventi
Sono escluse dal divieto le spese
Il Decreto abroga le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all’introduzione dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.
Il comma 3-quinquies, dell’articolo 2, in modifica dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto AIUTI Quater), riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus (articolo 119 del DL n. 34/2022), agli interventi
Il comma 3-sexies, modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies. Il contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, può optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
L’articolo 2-bis consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.
L’articolo 2-ter chiarisce che:
L’articolo 2-quater introdotto in sede referente, fornisce un’interpretazione autentica sull’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale” ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’articolo 2-quinquies, inserito in sede referente, intende rimettere in bonis i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, (articolo 3, comma 3-octies del decreto-legge n. 198 del 2022), per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023.
Il Consiglio dei Ministri ha spiegato che il testo non interviene sul “bonus”, bensì sulla cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.
Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.
L’l’articolo 121 del decreto Rilancio stabiliva che, sino al 2025, i soggetti che sostengono spese per gli interventi edilizi (regolati all’articolo 119) possono scegliere o la detrazione spettante, oppure:
Era anche possibile cedere il credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Il decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022, articolo 14) ha stabilito che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.
Successivamente, il decreto legge n.115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La norma disponeva inoltre che, per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
Il decreto Aiuti-quater stabiliva che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto in via generale dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, (ovvero che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Il Decreto Aiuti-bis, decreto legge n. 115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in Responsabilità fornitore e cessionario solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Per crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
La circolare n. 33/E dell’Agenzia ha poi chiarito ulteriormente sulla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito: qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Nella circolare l’Agenzia fornisce delle ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:
12.11.25
07.11.25