12.11.25
Il 5 settembre dalla Commissione di monitoraggio dei lavori pubblici un atto di chiarimento sulla previsione del Decreto Aiuti che rimanda al 30 settembre 2022 il termine per l’attestazione della realizzazione del 30% dei lavori per case unifamiliari, ai fini dell’utilizzo del Superbonus fino al 31 dicembre.
L’analisi ed il commento sono a cura del Consiglio nazionale degli Ingegneri.
Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti (DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50), per poter usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è necessario che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori. A questo proposito, ciascun proprietario può conteggiare ai fini della verifica della percentuale anche i lavori non agevolati da bonus edilizi.
Art. 14
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.»;
Il 5 settembre 2022 la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha ulteriormente chiarito in un Parere fornito alla rete professioni tecniche sulle modalità di calcolo del 30% dei lavori da effettuarsi entro il 30 settembre 2022.
La commissione ha chiarito che nell’ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati da bonus edilizi.
La Commissione, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, ha convenuto che sia sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una Dichiarazione in tal senso, basata sulla Documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture etc) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo.
La Dichiarazione va allegata ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. Secondo la Commissione la dichiarazione, a tutela delle parti interessate, va inviata al Direttore dei lavori, al Committente e all’Impresa, affinché siano messi a conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta, soprattutto allo scopo della possibilità di godere degli incentivi fiscali e quindi di proseguire i lavori utilizzandoli.
“L’accoglimento nella sostanza del contributo proposto dalla Rete Professioni Tecniche – afferma – rappresenta un importante riconoscimento per il costante ed intenso lavoro propositivo dei rappresentanti della Rete all’interno della Commissione di monitoraggio presso il CSLLPP. A questo proposito, mi corre l’obbligo di ringraziare il Presidente del Consiglio Superiore ing.Massimo Sessa, sempre attento alle esigenze del mondo professionale e delle imprese, nonché la stessa Commissione che si sta riunendo con regolarità fornendo sempre pareri frutto di un alto livello di competenza”.
Armando Zambrano, Coordinatore della RPT
InSic suggerisce
Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, la disciplina del Sismabonus e del Superbonus 110% (D.L. n. 34/2020). Completo di tutti gli aggiornamenti fiscali.
Il Volume tratta gli aspetti economici delle attività di valutazione e miglioramento sismico, con riferimento ai benefici fi scali del Sismabonus (D.L. n. 63/2013) e del Superbonus 110% (introdotto dal Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020), e i benefici assicurativi e di riduzione dei costi da danni indiretti.
12.11.25
07.11.25