12.11.25
I trabattelli sono attrezzature provvisionali ampiamente utilizzate nei luoghi di lavoro in cui ci sia la necessità di lavorare in altezza, in genere per lavori di breve durata, soprattutto per la facilità di montaggio e di spostamento.
In questo approfondimento facciamo il punto sulle diverse tipologie di trabattello, le normative di riferimento per i requisiti di sicurezza e le norme tecniche in vigore, in particolare la UNI EN 1004-1 aggiornata alla versione 2021 dal 21/12/2021. Evidenziamo quindi i rischi principali associati all’uso dei trabattelli sui luoghi di lavoro e forniamo alcune indicazioni sul loro montaggio e smontaggio in sicurezza.
Le informazioni sono tratte dal volume INAIL “Trabattelli”- Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione, recentemente ripubblicato da INAIL (Ed.2022). Infine, alcuni suggerimenti su libri e corsi in materia di sicurezza in cantiere.
In questa pagina rispondiamo ad alcune delle domande principali sui trabattelli. Cosa sono come si differenziano e in quali contesti si utilizzano.
Oltre ad essere attrezzature provvisionali utilizzate nei lavori (per lavori di breve durata), i “trabattelli” sono identificabili nei documenti di riferimento, come ‘Ponti su ruote a torre’, ‘Trabattelli’, ‘Piccoli trabattelli’. Sono stati anche definiti nel passato come ‘Ponteggio su ruote’ e ‘ Torri mobili di accesso e di lavoro’ (UNI EN 1004:2005, ritirata nel 2021).
Possono essere individuate le seguenti tipologie:
-Trabattelli (UNI EN 1004-1:2021, UNI EN 1004-2:2021);
-Piccoli trabattelli (UNI 11764:2019).
-“attrezzature speciali movibili” che non sono conformi alle norme tecniche. Tali attrezzature, in genere concepite per risolvere particolari esigenze di lavoro, hanno caratteristiche diverse dai trabattelli e dai piccoli trabattelli, in genere dimensionali (ad esempio l’altezza, la configurazione a più campate), oppure di utilizzo (per esempio per l’accesso ad altra opera).
Generalmente vengono impiegati in interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici, di manutenzione di infrastrutture e impianti. Possono anche essere utilizzati per la installazione dei dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, come per esempio parapetti provvisori o reti di sicurezza.
I Trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al d.lgs. 81/08 e s.m.i. In assenza di una direttiva di prodotto specifica, essi non possono essere marcati CE.
Vediamo di seguito cosa dice il Testo Unico di Sicurezza e le principali norme tecniche di riferimento
L’art. 140 del d.lgs. 81/08 stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza. Il fabbricante ed il datore di lavoro devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti di cui all’art. 140 del d.lgs. 81/08.
L’art. 140 stabilisce che:
Il comma 4 dell’art. 140 del TUS ammette la possibilità di non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:
-il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
-il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza,di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
-l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
-per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
-per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004.
Per dimostrare la conformità al d.lgs. 81/08, il fabbricante ha varie possibilità:
1. riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII;
2. riferirsi alla norma tecnica UNI 11764: 2019;
3. redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove.
Attualmente, sono in vigore tre norme che riguardano i trabattelli:
Le norme tecniche non sono cogenti ma rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la progettazione e la fabbricazione di trabattelli considerati sicuri (presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
In Italia, la UNI EN 1004 è richiamata nel d.lgs. 81/08, divenendo di fatto cogente nei casi previsti all’articolo 140.
La norma UNI EN 1004-1:2021 ha sostituito dal 1 dicembre 2021 la UNI EN 1004:2005 che è stata ritirata il 30 novembre 2021.
-Fino a tale data, a discrezione del fabbricante, potevano essere fabbricati trabattelli conformi all’una o all’altra norma e immessi sul mercato.
-Oltre tale data, non può essere fabbricato un trabattello conforme alla UNI EN 1004:2005.
Nel rispetto dei requisiti imposti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., trabattelli conformi alla UNI EN 1004:2005 possono essere utilizzati nei luoghi di lavoro, anche oltre il 30 novembre 2021.
I trabattelli vengono generalmente utilizzati per l’esecuzione di lavori in quota, attività ad alto rischio di infortunio, che rendono necessaria l’adozione di elevati standard di sicurezza indipendentemente dalla tipologia e dalla durata della lavorazione da svolgere.
Un rischio prevalente è quello di caduta dall’alto che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività.
Le principali tipologie di rischi prevalenti da considerare durante l’utilizzo del trabattello sono:
I rischi complementari cui il lavoratore è soggetto durante l’uso del trabattello sono:
La valutazione dei rischi dovrà considerare tutti i rischi derivanti dall’esecuzione delle attività lavorative che possono essere effettuate con l’utilizzo di un trabattello, come ad esempio quelle ai bordi di una copertura:
Per il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento in sicurezza dei trabattelli il lavoratore deve ricevere adeguati informazione, formazione e addestramento ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08.
I contenuti di formazione, informazione e addestramento riferiscono al manuale di istruzioni del trabattello fornito dal fabbricante.
Prima di assemblare il trabattello i lavoratori addetti devono ispezionare il sito per identificare e prevenire i rischi durante il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio; a tal fine devono essere considerati:
Dopo aver ispezionato il sito, i metodi di montaggio e smontaggio stabiliti dal fabbricante devono garantire che il lavoratore che sale dal livello sottostante, possa salire sulla piattaforma superiore provvista del corrente principale e intermedio.
A seguire va apposto un cartello con specifici dati con le informazioni minime di cantiere (si veda nella Guida tecnica INAIL questi specifici riferimenti).
Il lavoratore deve poi verificare la corretta procedura di montaggio, attenendosi alle indicazioni del fabbricante (non può variare l’altezza) e attenersi alla procedura del libretto sull’eventuale spostamento del trabattello.
Se un trabattello è usato sul luogo di lavoro occorre avere a disposizione:
Per approfondire sull’uso di queste particolari attrezzature di lavoro in cantiere suggeriamo:
Il Volume gratuito INAIL disponibile online: “TRABATTELLI Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” , di carattere non vincolante, fornisce un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro.
Indica una metodologia per la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei trabattelli.
Istituto Informa organizza il corso: La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Il corso intende fornire le conoscenze giuridiche e tecniche per una corretta gestione e coordinamento del cantiere, attraverso l’esame della normativa vigente ed esempi pratici di progettazione della sicurezza, al fine di permettere l’esecuzione ottimale e la riduzione al minimo del rischio infortuni durante le fasi di avanzamento dei lavori.
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