25.07.25
La diagnosi energetica è l’attività finalizzata a determinare il profilo energetico di un edificio. In questo articolo analizziamo cos’è la diagnosi energetica, quali i vantaggi ed i requisiti definiti dalla Norma UNI 16247:2014.
Qualunque intervento di riqualificazione energetica deve necessariamente essere preceduto da una diagnosi, ovvero un’attività finalizzata a determinare il profilo energetico della realtà analizzata, in modo da evidenziare le aree più energivore e quindi proporre gli interventi migliorativi.
Ricordiamo la definizione di Diagnosi Energetica data dal D.Lgs. 115/2008:
“Procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”.
Quindi, abbiamo tre passi importanti:
1) conoscenza e analisi dei consumi;
2) individuazione interventi per risparmio energetico;
3) comunicazione risultati.
Una Diagnosi Energetica permette:
La UNI 16247:2014, evoluzione della UNI-CEI TR 11428, definisce requisiti, metodologia e documentazione per le diagnosi energetiche e si applica a tutti i sistemi, vettori ed usi energetici nel settore terziario, industriale, residenziale e Pubblica Amministrazione.
Più in particolare, la norma è così strutturata:
Di seguito sono descritti i passi operativi secondo la Norma UNI 16247:
In quanto procedura sistematica, la diagnosi energetica deve possedere i seguenti requisiti:
Attendibilità: congruenza tra consumo calcolato e consumo rilevato attraverso fatture e/o strumenti di misura;
Completezza: il sistema energetico descritto deve comprendere tutti gli usi energetici ritenuti significativi;
Tracciabilità: il dato deve essere ricostruibile;
Utilità: la diagnosi non deve essere fine a sé stessa ma deve identificare gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e valutarli sotto il profilo costi/benefici;
Verificabilità: devono essere identificati gli elementi che consentono al committente la verifica del conseguimento dei miglioramenti ottenuti dalla applicazione degli interventi proposti (sistemi di monitoraggio dei consumi).
Pervenire ad una conoscenza dei consumi energetici attraverso una procedura:
Proporre interventi che privilegiano, sulla base del tempo di ritorno, alcune opzioni rispetto ad altre.
Gli interventi possono essere tecnologici, ad esempio:
Oppure di carattere gestionale:
Un report di diagnosi energetica si conclude con una sintesi di quanto è emerso. Un esempio di sintesi finale potrebbe essere: “la diagnosi energetica ha messo in evidenza delle inefficienze di processo e sui sistemi tecnologici. Si è così valutato che un investimento complessivo di circa 376.000 euro è in grado di ridurre i consumi energetici del sito di circa il 35% con un risparmio annuale intorno ai 60.000 euro. In queste ipotesi il tempo di ritorno dell’investimento risulta inferiore ai 7 anni”.
Il D.Lgs. 102/2014 nell’art. 8, introduce un obbligo, per alcune categorie di imprese, di dotarsi di una diagnosi energetica. In particolare, stabilisce che: ogni grande impresa o impresa a forte consumo di energia (energivora) è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre 2015 da rinnovare, poi, ogni 4 anni.
Per tutti i dettagli sulla obbligatorietà della diagnosi energetica in base al tipo di impresa e sul processo di diagnosi energetica rimandiamo al volume di EPC Editore, L’esperto in gestione dell’energia, di Natale Ventura.
Consulta anche i seguenti articoli:
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Esperto in Gestione dell’Energia: requisiti, certificazione e differenze con l’Energy Manager


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31.03.25