Con DECRETO 21 giugno 2024 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA si individuano superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il Decreto prevede la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche alla luce del pacchetto «Repower UE».
Inoltre, detta i principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili .
Il Decreto 21 giugno 2024 delinea (art.2) il percorso che dovrebbe portare ogni regione/provincia a conseguire l’obiettivo di potenza complessiva al 2030: si veda la Tabella all’art.2.1 ed i calori di calcolo da considerare per le installazioni e le modalità di conseguimento di questi obiettivi anche attraverso accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili (art.3).
Regola anche (art.6) come gestire il caso del mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso una procedura che verifichi lo scostamento dal raggiungimento degli obiettivi energetici locali.
Il monitoraggio dell’attuazione del Decreto spetta al MASE (art.4) con il supporto del Gestore dei servizi energetici (GSE) e della Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a e sotto il controllo dell’Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili (art.5).
Il Titolo II detta i principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee (art.7) e la procedura conseguente all’individuazione delle aree idonee (art.8).
Il Decreto 21 giugno 2024 indica
Le regioni e Provincie autonome dovranno, a loro volta individuare:
L’articolo 7 del Decreto prevede che, per l’individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto
Inoltre, per questa individuazione possono avvalersi di apposita piattaforma digitale prevista al decreto legislativo n. 199 del 2021.
Quando un sito è non idoneo?
Secondo l’art.6 sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela e stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.