07.11.25
Con Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 il Comitato Gestori apporta una nuova modifica alla disciplina relativa alla idoneità tecnica del responsabile tecnico dei rifiuti, retta dalla storica Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
Quest’ultima modifica riguarda i casi in cui può dispensarsi il responsabile dalle verifiche di idoneità e di aggiornamento. Le nuove regole entrano in vigore dal 1° aprile 2025 .
Di seguito, vediamo
Il Comitato gestori ambientali ha regolamentato la figura del Responsabile tecnico dei rifiuti in due Deliberazioni:
L’atto regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A” alla Deliberazione stessa.
Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico (art. 1) consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei casi indicati dall’art. 1.
All’Art. 2 si indica che le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C” mentre i quiz oggetto delle verifiche vengono approvati dal Comitato nazionale, pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori e periodicamente aggiornati.
L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. In caso di mancato superamento, può sostenersi nuova modifica a sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
Viene dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni.
Infine, in via transitoria, l’Art. 3 indica che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dall’entrata in vigore dalla Delibera (che entra in vigore il 16 ottobre 2017, quando entra in vigore la disciplina degli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.)
Dalla data di entrata in vigore della deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l’allegato “I7” alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l’allegato “C” alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l’articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell’I 1 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l’articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.
In questa sezione riportiamo tutti gli atti di modifica intervenuti sulla Deliberazione 6/2017 in ordine cronologico dal più recente al più vecchio.
La disciplina della Idoneità tecnica dei rifiuti della Deliberazione 6/2017 è stata modificata da:
Con Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 il Comitato Gestori modifica e regole sulle dispense dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico. L’articolo 13 del Regolamento Gestori ambientali (DM 120) prevede per il responsabile tecnico dei rifiuti una formazione quinquennale ed una verifica iniziale seguita da verifiche di aggiornamento.
Possibile dispensare il Responsabile dalla verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento: lo prevede
Alla luce delle due normative il Comitato chiarisce che
La Delibera 1/2025 apporta modifica alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017
“aa=anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi” con
“aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti”.
Con questa modifica si uniforma la dispensa a tutte le tipologie di trasporto.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2025.
Con Delibera 4/2023, pubblicata il 1° agosto 2023, si apporta
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.”
- la delibera aggiorna anche la modulistica relativa alla domanda di dispensa dalle verifiche per responsabile tecnico rappresentata dagli allegati A, B, C e D della Deliberazione 7/2016.
Vedi sotto gli allegati
Con Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 del Comitato Gestori si apportano modifiche alla Deliberazione 6/2017 sui requisiti del responsabile tecnico e, in particolare sulla dispensa dalle verifiche d’idoneità.
La sentenza origina dalla Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che ha rilevato una lettura contraddittoria delle disposizioni relative al rilascio della dispensa dalle verifiche d’idoneità, e ne ha determinato l’esigenza di ridefinizione dei criteri medesimi
Le modifiche riguardano i seguenti argomenti
In base alla modifica introdotta dalla Delibera n. 7 del 16 novembre 2022
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”;
“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”;
“Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.
Una ulteriore modifica riguarda le procedure di verifica dell’idoneità tecnica e la possibilità per il candidato di partecipare a più moduli: modifica all’art.2 della Delibera 4/2019.
[Leggi l’approfondimento dedicato alla Delibera 4/2019 ed ai suoi aggiornamenti!]
Il Comitato Gestori con Circolare n.9 del 21 novembre 2022 chiarisce sull’applicazione della Deliberazione n.6/2017 chiarendo alcuni aspetti legati alla figura del responsabile tecnico.
Il primo quesito a cui risponde il Comitato gestori riguarda chi è dispensato dalle verifiche di idoneità tecnica previste per il rappresentate d’impresa.
Secondo il Comitato è dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico il legale rappresentante d’impresa, e solo per l’impresa dallo stesso rappresentata.
Tuttavia, il legale rappresentante, al momento della domanda di dispensa, deve:
Il secondo quesito riguarda l’invio delle domande relative alla dispensa dalle verifiche:
Il Comitato chiarisce che la l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
Il terzo interrogativo a cui fornisce risposta il Comitato riguarda il computo dell’esperienza maturata dai coloro che svolgono affiancamento al responsabile tecnico (come previsto all’art.1 comma 2 lettera D della Deliberazione 6/2017).
Il Comitato ricorda che in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera 6/2017 così che si ci possa esprimere sul seguito dell’affiancamento. Decorso inutilmente questo termine l’attività di affiancamento è sospesa ma resta valido il periodo maturato.
Secondo il Comitato, ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10;
Per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.
Un ulteriore quesito riguarda poi i titoli di accesso alle verifiche per l’idoneità del responsabile tecnico: il Comitato esclude dall’obbligo di possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017:
anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione.
Infine il Comitato gestori risponde a due interrogativi che riguardano la conservazione della qualifica di responsabile tecnico.
I responsabili tecnici conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio;
Il Comitato risponde di sì! Se un responsabile tecnico alla data dell’entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
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