L’Università degli Studi di Napoli “Federico II in un quesito per il Ministero del Lavoro chiede se è conforme all’Accordo 2011 sulla Formazione, un accordo “aziendale” che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo 2011.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro lo esclude, ribadendo con Interpello n. 2/ 2024 quanto già espressamente affermato negli Accordi per la Formazione del 2011 (lavoratori, dirigenti e preposti) e del 2016 (RSPP).
Formazione sicurezza sul lavoro: il numero massimo dei partecipanti
La Commissione ricostruisce i riferimenti normativi del caso in questione:
- l’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al comma 1: definisce i contenuti della “formazione sufficiente” ed adeguata in materia di salute e sicurezza, mentre al comma 2 rimanda agli Accordi per la formazione (risalenti al 2011) la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione. Tali Accordi dovevano essere riformati entro il 30 giugno 2022 (come previsto dal Decreto Fiscale 2021)
- Allegato A dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per i lavoratori:
- punto 2 regola la “Organizzazione della formazione”, e dispone che:
“Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;punto 4 individua i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;punto 5 regola la “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”,
- punto 5-bis, prevede che “e modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
- Accordo Formazione RSPP del 7 luglio 2016
- al punto “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;
- Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”.