Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, ha approvato con delibera n. 2 dell’11 settembre 2013, il nuovo “Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo”.Il regolamento disciplina le
modalità di trasmissione e gestione telematica delle domande e delle comunicazioni
all’Albo nazionale gestori ambientali, delle visure, degli elenchi e delle certificazioni relative alle imprese iscritte all’Albo di cui agli articoli 6, comma 2, lettera h) e 21, comma 2, del
decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. Abroga la precedente deliberazione 2 ottobre 2007, n. 2, ed introduce nuove definizioni, tra cui:
“dispositivo elettronico di firma digitale, posta elettronica certificata, copia informatica semplice,…”.
L’articolo 4 del regolamento introdotto con la Delibera 2 indica che le domande e le comunicazioni sono trasmesse alla
Sezione regionale o provinciale dell’Albo in formato elettronico dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto legittimato,utilizzando il servizio di compilazione e trasmissione telematica le cui modalità di accesso sono pubblicate nel
portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il regolamento analizza poi tutte le
fasi procedurali dell’invio della Documentazione e richiede, nel caso di mancata disponibilità del servizio web per un periodo superiore alle tre ore consecutive, che il legale rappresentante dell’impresa o il soggetto legittimato possa trasmettere, anche a
mezzo fax, alla competente Sezione dell’Albo il modulo, stampato su carta e sottoscritto con firma autografa, unitamente a una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto sulla documentazione amministrativa, attestante i motivi della mancata disponibilità del servizio web.
Entro e non oltre
cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l’impedimento, il soggetto legittimato deve trasmettere la
domanda o la comunicazione completa dei relativi documenti con le modalità telematiche comunicando gli estremi del protocollo assegnato comunicando gli estremi del protocollo assegnato.
L’ufficio competente rilascia con tecniche telematiche visure,
elenchi e certificazioni relative alle imprese iscritte all’Albo, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera h), e 21, comma 2, del decreto ministeriale.
Le visure, gli elenchi e le certificazioni sono rilasciati sulla base delle informazioni contenute nei provvedimenti deliberati dalla Sezione regionale o provinciale. Per garantire la tempestività della trasmissione delle visure, degli elenchi e delle certificazioni su tutto il territorio nazionale ciascun ufficio si avvale del sistema informatico delle Camere di commercio.
Il testo della delibera è disponibile in allegato