Entra in vigore il 15 ottobre 2024, il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2024, n. 147 che aggiorna la normativa in materia di emissioni inquinanti regolando il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni previsto dal Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Sistema ETS).
Il Decreto recepisce diverse direttive europee sulle emissioni di modifica della storica “Direttiva Emissioni” (direttiva 2003/87/CE), seguendo i principi direttivi fissati nella legge di delegazione europea 2022-2023. Lo Stato intende così risolvere anche la procedura di infrazione ambientale 2024_0076, una delle 22 cause ambientali aperte con l’UE che riguarda, in particolare, il mancato recepimento della direttiva UE 2023/958.
Le tre direttive che il Governo dovrebbe attuare col Decreto legislativo in lavorazione sono:
Tutte e tre le Direttive incidono sulla direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, c.d. Emission trading system (EU-ETS).
Il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2024, n. 147 contiene 15 articoli ed un Allegato e apporta profonde modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, (qui il testo con le modifiche) il decreto che come abbiamo visto, attua la direttiva (UE) 2018/410 in materia di riduzione delle emissioni del trasporto aereo e promozione di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.
Il Decreto 147/2024 modifica il titolo del Decreto 47/2020 indicando la ricezione delle tre direttive. A seguire le modifiche (artt. 1-8) dei Capi I-VI e degli Allegati (I-IV) del D.Lgs. n.47/20. Inoltre, abroga alcune disposizioni sul Comitato ETS contenuti all’art.3 e 24.
| Decreto 147/2024 | Modifica al D.Lgs. n.47/2020 | Argomento |
|---|---|---|
| Art. 1 | Modifiche al titolo del decreto | «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra» |
| Art. 2 | Modifiche al Capo I del decreto | DISPOSIZIONI GENERALI |
| Art. 3 | Modifiche al Capo II del decreto | AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE |
| Art. 4 | Modifiche al Capo III del decreto | TRASPORTO AEREO |
| Art. 5 | Modifiche al Capo IV del decreto | IMPIANTI FISSI |
| Art. 6 | Modifiche al Capo V del decreto | DISPOSIZIONI COMUNI PER IMPIANTI FISSI E OPERATORI AEREI |
| Art. 7 | Modifiche Capi V-bis e V-ter del decreto | |
| Art. 8 | Modifiche al Capo VI del decreto | DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
| Art. 9 | Modifiche all’Allegato I del decreto | CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA ((il presente decreto legislativo)) |
| Art. 10 | Modifiche all’Allegato I-bis del decreto | Inserito dal |
| Art. 11 | Modifiche all’Allegato III del decreto | PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE |
| Art. 12 | Modifiche all’Allegato IV del decreto | CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA |
| Art.13 | Abrogazioni e clausola di invarianza |
Il sistema EU-ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica ambientale europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati.
Il Sistema opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (cap) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti.
L’obiettivo del Sistema ETS è la riduzione delle emissioni per il 2030 in tutti i settori dell’economia e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.
Il sistema EU-ETS è delineato dalla direttiva 2003/87/CE, ma è stato modificato da diverse direttive, fra le quali la direttiva (UE) 2023/958, la direttiva (UE) 2023/959 e la decisione (UE) 2015/1814.
La Decisione è stata trasposta nel nostro ordinamento con Decreto 47/2020, mentre il DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2024, n. 147 ha recepito le altre, modificando il Decreto.
Il sistema ETS è stato modificato tramite l’adozione di molteplici misure che, ampliando anche il campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ne rafforzano il meccanismo.
L’obiettivo è di contribuire alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/111 (c.d. legge UE sul clima).
La revisione della direttiva 2003/87/CE costituisce parte del pacchetto di proposte “Fit For 55%”, presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, che ha il fine di aggiornare la legislazione dell’Unione europea in materia di clima, energia e trasporti e allinearla ai nuovi ambiziosi obiettivi europei.
Per comprendere come funziona il Sistema ETS in Italia suggeriamo la consultazione della seguente pagina predisposta dal Ministero dell’Ambiente: https://www.ets.minambiente.it/
Per approfondire sul Sistema ETS leggi il nostro approfondimento: