Caso ILVA: dopo la prima pronuncia sulle autorizzazioni presentata a fine dicembre 2023, arriva puntuale, dalla Corte di Giustizia UE il rinvio pregiudiziale al Tribunale di Milano e la valutazione sull’opportunità di una sospensione dell’attività dello Stabilimento “se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana”
La Corte di Giustizia europea indica al Tribunale come procedere con la valutazione dell’impatto dell’attività dell’Acciaieria ai sensi della Direttiva Emissioni Industriali ricordando come quest’ultima contempli gli impatti sia sull’ambiente che sulla salute umana e che deve essere valutato nell’atto interno procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio.
La Corte europea ricostruisce la vicenda processuale europea che ha interessato lo stabilimento di Taranto a partire dal 2019 quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’acciaieria provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona.
L’attuale rinvio della questione dalla CGE al tribunale di Milano riguarda il ricorso “Ambiente Svenduto” presentato dagli abitanti della zona al Tribunale di Milano contro il proseguimento dell’esercizio dell’acciaieria: al centro il giudizio sulla nocività delle emissioni e sull’installazione dell’impianto in modo non conforme ai requisiti della direttiva relativa alle emissioni industriali.
Secondo il Tribunale di Milano

Ai fini della valutazione della prosecuzione dell’attività dell’ILVA, dice la Corte, occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all’attività dell’installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. E “In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso”.
Sul punto, la Corte di Giustizia europea sottolinea anzitutto lo stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute umana e che la direttiva contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere.
Soprattutto sugli aspetti sanitari la Corte corregge le autorità italiane che non rintracciavano riferimenti al danno sanitario nella Direttiva Emissioni: la nozione di «inquinamento» ai sensi della direttiva include i danni tanto all’ambiente quanto alla salute umana, dice la CGE.
Pertanto, la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio.

Secondo la Corte, il gestore di un’installazione deve fornire, nella sua domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio.
Pertanto, contraddicendo le autorità italiane sul punto, la CGE spiega che il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti.
In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile.
In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso, conferma la Corte.