07.11.25
Le contravvenzioni previste dall’art. 29quattuordecies, co. 3, lett. a) e c), T.U.A., che sanzionano la violazione dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), costituiscono autonome ipotesi di reato.
Lo riporta la Cassazione penale, Sez. III, nella sentenza n. 18145 dell’11.05.2021.
Il commento è a cura di S.Casarrubia, Avvocato,Studio legale Casarrubia ed è tratto dalla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA , su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Dal momento che nello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali di un impianto di smaltimento di rifiuti mediante trattamento veniva riscontrata una violazione dei valori limite di emissione imposti dall’AIA, si procedeva nei confronti del delegato di funzioni in materia ambientale che, soccombente in primo grado, proponeva ricorso.
La difesa, dopo aver richiamato le definizioni di “emissioni” e di “valori limite di emissioni”, argomentava nel senso che l’ascritto art. 29quattuordecies co. 3, lett. a), T.U.A. si riferisce alle sole emissioni in atmosfera e non anche agli scarichi.
Tale interpretazione, tuttavia, non trova d’accordo i Giudici di legittimità, secondo i quali il richiamo alle “emissioni”, contenuto nella norma, deve essere letto in relazione alla definizione di emissione quale “scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo”, con conseguente estensione dell’ambito di operatività della disposizione in esame, applicabile per qualsiasi scarico, anche indiretto, nelle tre matrici ambientali considerate (aria, acque e suolo).
Pertanto, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 29quattuordecies, co. 3, lett. a), è applicabile anche agli scarichi in acque.