Il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso, sul proprio sito, il modulo per la richiesta di rimborso degli operatori ETS “Nuovi entranti” che non hanno beneficiato dell’assegnazione gratuita delle quote di CO2 nel periodo 2008 – 2012.Il pagamento è comunque
subordinato alla effettiva disponibilità delle somme nell’apposito capitolo di bilancio del MiSE.
Il modulo era previsto dal
DM 21/2/2014 relativo al Rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti «nuovi entranti»
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto, i soggetti creditori devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Energia – Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, apposita istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti stessi.
La
liquidazione viene poi effettuata
per impianto, seguendo l’ordine cronologico dell’anno di maturazione del credito. Nel caso di insufficienza delle risorse oggetto di ciascuna riassegnazione rispetto all’importo complessivamente dovuto per la stessa annualità, la liquidazione si effettua ripartendo le risorse disponibili tra gli aventi diritto, secondo quote proporzionali, fino al completo rimborso delle somme dovute.
Riferimenti normativi:
DECRETO 21 febbraio 2014
Rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti «nuovi entranti». (14A03809) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2014)