Il Regolamento 2024/1244 del Parlamento UE e del Consiglio sulla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali prevede la creazione di un portale europeo sulle emissioni industriali. Sarà in vigore dal 22 maggio 2024 e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2028.
È in vigore dal 22 maggio 2024, il Regolamento (UE) 2024/1244 che stabilisce le norme per la raccolta e la comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e istituisce un portale sulle emissioni industriali a livello dell’Unione, sotto forma di una banca dati online che darà accesso pubblico a tali dati.
Il nuovo provvedimento abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2028.
Il regolamento nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso la creazione del nuovo portale. Ulteriore scopo è quello di identificare le fonti di inquinamento industriale e permettere il monitoraggio dell’inquinamento industriale, per contribuire alla sua prevenzione e riduzione.
Il portale conterrà in particolare i dati:
nonché le informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della direttiva 2010/75/UE; e le informazioni contestuali (articolo 6, paragrafo 1, lettera e).
Il portale conterrà anche i link alle seguenti banche dati:
I gestori di un’installazione soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 6 del regolamento garantiscono che i dati comunicati siano di alta qualità.
Le autorità competenti valuteranno la qualità dei dati trasmessi, in particolare per quanto riguarda la completezza, coerenza e credibilità di tali dati.
Il regolamento 1244/2024, all’art. 3, comma 5, definisce “emissione”: qualsiasi introduzione di una sostanza inquinante nell’ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi le fuoriuscite, l’emissione, lo scarico, l’iniezione, lo smaltimento o l’abbandono, o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue.
Il regolamento europeo 2024/1244, all’art. 3, comma 6, definisce «sostanza inquinante»: la sostanza o il gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o la salute umana a causa delle loro proprietà e in seguito alla loro introduzione nell’ambiente.
Il regolamento UE 2024/1244, all’art. 3, comma 6, definisce come «fonti diffuse»: le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua o nel suolo, il cui impatto combinato su tali comparti può essere significativo e per le quali non è pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata.
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