Gestione delle risorse idriche: l’UE aggiorna le specifiche per la valutazione dei rischi con il nuovo “Regolamento delegato (UE) 2024/1261 della Commissione, dell’11 marzo 2024“. Entrerà in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE avvenuta l’8 maggio 2024.
Il provvedimento integra l’allegato II (Specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi nel riutilizzo dell’acqua) del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua che abbiamo analizzato in passato.
Gestire rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può essere un esercizio complesso, che richiede un’impostazione multidisciplinare e il coinvolgimento di vari soggetti spiega la Commissione: per questo il nuovo Regolamento della Commissione integra il Regolamento 2020/741 che aveva fissato i principali elementi della gestione dei rischi, così da garantire che i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua siano solidi, di qualità e redatti secondo un approccio sistematico.
Descrive dunque le modalità con cui gli autori del piano e i valutatori dei rischi coinvolti nella sua stesura dovrebbero tenere conto di tutti i principali elementi nel quadro di un’analisi strutturata ed esaustiva del sistema di riutilizzo dell’acqua.
Per preparare il piano di gestione dei rischi, ricorda la Commissione, ci si avvale dei protocolli esistenti di valutazione e gestione dei rischi, a condizione che siano rispettate le specifiche tecniche stabilite nell’allegato del nuovo regolamento delegato.
L’Allegato II del Regolamento 2024/1261 illustra preliminarmente il sistema di riutilizzo dell’acqua e si concentra sulle specifiche tecniche per
Individua poi tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell’acqua e ne descrive ruoli e responsabilità.
Importante l’elenco dei pericoli presenti nelle acque affinate, compresi gli inquinanti, gli agenti patogeni o altre sostanze, che potrebbero comportare un rischio per la salute umana e animale, per le colture e per l’ambiente, comprese la flora e la fauna.
La loro individuazione è sulla base delle caratteristiche qualitative delle fonti di acque reflue illustrate nella descrizione del sistema (allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2020/741), selezionando gli agenti patogeni, gli inquinanti o le altre sostanze che potrebbero comportare un rischio per la salute o l’ambiente se non rimossi dalle acque affinate.
L’Allegato fa poi il punto sugli ambienti e popolazioni a rischio e sulle vie di esposizione ai pericoli potenziali individuati e indica soprattutto cosa deve comprendere una valutazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana e animale.
I metodi per la valutazione dei rischi rimandano sia agli orientamenti dell’OMS del 2016, la norma ISO 20426:2018, gli orientamenti dell’OMS e della FAO del 2019 ed i metodi quantitativi di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (UE) 2020/741. L’allegato II illustra come prendere in considerazione questi ultimi nell’ambito della valutazione dei rischi.
Importanti anche nell’Allegato le prescrizioni supplementari o più rigorose per la qualità e il monitoraggio dell’acqua qualora siano necessarie per garantire un livello adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.
Il Regolamento indica anche le specifiche tecniche in base alle quali costruire sistemi di monitoraggio ambientale ovvero le procedure per monitorare i parametri, individuati attraverso la valutazione del rischio ambientale, nelle acque affinate e in tutti i recettori ambientali, comprese le acque superficiali, le acque sotterranee e il suolo.
Si fa anche riferimento ai protocolli e procedure per la gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza e per garantire un intervento tempestivo qualora si concretizzi uno dei rischi individuati, che sono periodicamente riesaminati e aggiornati.