Arriva finalmente in Gazzetta europea la nuova Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, di riforma e abrogazione della storia Direttiva Ambiente 2008/50.
Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione avvenuta ieri 19 novembre 2024.
La Direttiva 2024/2881 stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.
La Direttiva contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare degli OSS 3, 7, 10, 11 e 13 e si coordina con il Programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030, (istituito con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio)
Questo programma, lo ricordiamo, ha l’obiettivo di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi e, a tal fine, stabilisce, tra le altre cose, la necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, il coordinamento internazionale, l’accesso del pubblico all’informazione e l’accesso alla giustizia.
Questi principi ispirano gli obiettivi fissati nella nuova direttiva sulla qualità dell’aria.
Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia europea dell’ambiente, nel 2021 il 97% della popolazione urbana dell’UE è stato esposto a concentrazioni di particolato fine (PM2,5, il più letale di tutti gli inquinanti atmosferici) superiori alle ultime linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
L’inquinamento atmosferico causa centinaia di migliaia di morti premature ogni anno in Europa.
Nel 2020 l’esposizione al particolato fine è stata responsabile di 238 000 decessi prematuri. Si tratta di oltre 12 volte il numero di vittime di incidenti stradali (18 800 nel 2020).
I principali inquinanti includono:
Nel 2021 e nel 2022, quattro città europee hanno superato l’attuale limite dell’UE di 25 microgrammi di particolato fine per metro cubo di aria: Slavonski Brod (Croazia), Nowy Sacz e Piotrków Trybunalski (Polonia) e Cremona (Italia).
Approfondimenti sui dati europei nella pagina Qualità dell’aria – Consilium
La direttiva riveduta dà priorità alla salute dei cittadini dell’UE:
Seppure la Direttiva entri in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE, gli Stati membri disporranno di due anni dall’entrata in vigore per recepire la direttiva nel diritto nazionale.
Entro il 2030 la Commissione europea riesaminerà gli standard di qualità dell’aria e successivamente ogni cinque anni, in linea con le più recenti prove scientifiche (art.3).
La Direttiva abrogherà:
La Direttiva contiene 33 articoli e 12 allegati
In particolare, la Direttiva (art.1) definisce e fissa
La direttiva al Capo II guida la valutazione della qualità dell’aria ambiente e dei tassi di deposizione indicando i regimi e criteri di valutazione (art.7 e 8), i punti di campionamento (art.9) ed il monitoraggio dei superstiti (art.10).
Il Capo III invece è legato alla gestione della qualità dell’aria ambiente riportando i valori limite (art.13) e le varie prescrizioni per il superamento dei livelli critici (art.11 e 14) e cosa fare in caso di superamento delle soglie di allarme o delle soglie di informazione (art.15).
All’Art.17 la Direttiva permette agli Stati membri, per un dato anno, di individuare zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati nell’aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.
Inoltre, all’articolo 18 c’è un richiamo all’ all’allegato I, sezione 1, tabella 1 della Direttiva che contiene dei termini temporali (derogabili dietro la presentazione di una Tabella di marcia per la qualità dell’aria) entro cui gli Stati devono garantire la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto, il benzene o il benzo(a)pirene.
Il Capo IV è dedicato invece ai Piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria (art.19) anche a breve termine (art.20)
Nel Capo V si riportano le disposizioni su Informazione e Comunicazione dei dati, in particolare al pubblico (art.22)
Il Capo VI della Direttiva assegna alla Commissione il potere di adottare atti delegati di modifica agli allegati da III a VII e gli allegati IX e X per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la valutazione della qualità dell’aria ambiente, le misure da valutare ai fini della loro inclusione nei piani d’azione a breve termine e l’informazione del pubblico.