Nel delitto di inquinamento ambientale la situazione di compromissione o deterioramento dell’ambiente può correttamente essere ritenuta significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente), nel caso in cui siano riscontrate in plurime occasioni le violazioni di legge e del provvedimento autorizzativo, nonché, per tre volte, il superamento dei limiti di determinate sostanze.
Il commento della sentenza della Cassazione Penale, n. 39078 del 10 agosto 2017 è a cura di Andrea Quaranta, Environmental and crisis manager; il testo della sentenza è disponibile sulla nostra Banca Dati Sicuromnia
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Il caso della sentenza n. 39078 del 10 agosto 2017
Il legale rappresentante di una società era stato condannato per
una serie di reati, fra i quali anche quello di cui all’art. 452bis c.p. (inquinamento ambientale).
Nel ricorso per Cassazione veniva denunciata la violazione di legge, in quanto non si era mai registrato
uno sversamento di reflui fognari non depurati “continuo e misurabile”, mentre il superamento dei valori, solo in tre occasioni, aveva dimostrato chiaramente l’insussistenza della “compromissione o deterioramento”,
“significativo e misurabile”, del corpo idrico recettore, “giacché il reato contestato di cui all’art. 452bis c.p. era costruito come reato di danno e di evento e non di mera condotta: l’evento dannoso, contrariamente a quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, doveva essere
accertato in concreto e non poteva essere dichiarato sulla base di mere ipotesi o di meccanismi presuntivi”.
Secondo la Corte di Cassazione
Nel dichiarare
inammissibile il ricorso, la Cassazione ha affermato che, in tema di inquinamento ambientale, la situazione di compromissione o deterioramento dell’ambiente debba essere significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente), nel caso in cui siano riscontrate in
plurime occasioni le violazioni di legge e del provvedimento autorizzativo, nonché il superamento dei limiti di determinate sostanze (Cass. Pen., n. 46170/16).
Sicché, la legge ha volutamente utilizzato degli aggettivi generici, sebbene stringenti per l’operatore, perché ha reso penalmente rilevanti tutti quei casi in cui la compromissione o il deterioramento dell’ambiente siano
significativi o rilevanti e misurabili (nel caso di specie, la misurabilità è consistita nel prelievo dei campioni e nella loro analisi per ben tre volte, la significatività è stata apprezzata dai Giudici, anche tenuto conto del danno alla collettività come documentato dalle doglianze dei cittadini).