07.11.25
Con DECRETO 7 febbraio 2023 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA fissa i “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”.
Il Decreto sostituisce il DM 30 giugno 2021 che era stato adottato per favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso e sul quale Assosistema aveva espresso un commento sui camici riutilizzabili.
In questa pagina:
Il precedente decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2021 che riportava i CAM per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e il servizio di restyling e finissaggio, si concentrava sulle mascherine filtranti, i dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, con l’obiettivo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
La sostituzione del Decreto rileva la necessità di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti di carattere tecnico, finalizzati essenzialmente a promuovere più incisivamente l’accesso nelle forniture pubbliche di prodotti realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche.
Ricordiamo che il Codice Appalti all’art. 34 dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Con DECRETO 30 giugno 2021 il Ministero della Transizione ecologica adotta, per le pubbliche amministrazioni, i criteri ambientali minimi
Il Decreto
Il Decreto intende favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso.
Ha dunque lo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
I nuovi requisiti ambientali minimi consentono, dunque, di migliorare la qualità ambientale dei prodotti tessili acquisiti dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture.
Il decreto considera nei “prodotti tessili”:
L’attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l’aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L’attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.
In base all’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti), le stazioni appaltanti devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione». Per farlo devono inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con specifici decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, come nel caso in questione, il DM 30 giugno 2021 per i prodotti tessili.
“Con questo Decreto, grazie all’intervento puntuale che Assosistema Confindustria ha fatto in sede parlamentare sul provvedimento n. 27 del 2020 e successivamente sul Ministero della Transizione Ecologica – commenta il Presidente Egidio Paoletti – i camici riutilizzabili per gli operatori sanitari, siano essi Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale, trovano finalmente la giusta connotazione nel panorama della sostenibilità ambientale rappresentando la prima scelta rispetto al monouso”.
Nelle specifiche tecniche che la stazione appaltante inserirà nella documentazione progettuale di gara, il Decreto dispone al punto 3, lettera C) che i camici classificati come Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale dovranno essere in tessuto tecnico riutilizzabile e che dovranno essere utilizzati in via prioritaria rispetto al monouso. Quest’ultimo potrà essere impiegato dalle strutture sanitarie e socio sanitarie solo in presenza di specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi siano “controindicazioni” all’utilizzo di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato.
“Questo provvedimento – conclude Paoletti – segna un passaggio importante per la sostenibilità del nostro settore e in direzione della transizione ecologica in quanto ha l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili in sanità nonché la riduzione della produzione di rifiuti attraverso l’utilizzo dei camici riutilizzabili”.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016“Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
I CAM hanno una struttura comune e riporta nella sezione “Verifiche”, i mezzi di prova per dimostrarne la conformità.
Sul sito del Ministero Ambiente è disponibile una lista: