A seguito della Pandemia da Covid-19 l’utilizzo di mascherine ha posto problemi legati anche allo smaltimento come rifiuti urbani o speciali. Sull’argomento si sono avvicendati uno studio SNPA, il Rapporto n.26 del 19 maggio 2020 di ISPRA e ISS con le indicazioni sulla classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso dei DPI usati. Sul problema dello smaltimento è intervenuto anche il DL Rilancio (che prevede l’emanazione di Linee guida dal Ministero Ambiente per la raccolta di DPI presso grande distribuzione, PA, terziario, altre attività economiche e produttive).
Torniamo sul tema della corretta identificazione della mascherina come DPI e sul suo successivo smaltimento alla luce dellea normativa ambientale con una riflessione di S.Casarrubia (avvocato) sulle colonne di Ambiente&Sicurezza sul lavoro (n.8/2020 – SFOGLIA L’INDICE) nell’articolo: “DPI per ridurre il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro”.
Va subito chiarito che la mascherina utilizzata per prevenire o ridurre il rischio di contagio (come ogni altro accessorio impiegato per la medesima finalità, per esempio, i guanti monouso) è un dispositivo di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale “ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Per giurisprudenza costante, “la categoria dei DPI deve essere, quindi, definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, n. 32695/2019).
Del resto, ai sensi della circolare n. 34/1999 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, “rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) […]gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.”.
Orbene, si è ritenuto di sottolineare questo aspetto perché da ciò deriva che, in quanto DPI nel senso proprio del termine, le mascherine, dopo il loro uso, vanno smaltite con una procedura aziendale interna.
L’Istituto Superiore della Sanità, con il Rapporto n. 26 del 18 maggio 2020, ai fini dello smaltimento di mascherine e guanti, distingue tre situazioni:
Per le mascherine utilizzate nei luoghi di lavoro, presso utenze economiche, l’ISS, come lo stesso Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella nota sulla “Gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati”, dopo avere chiarito che i rifiuti prodotti da tali utenze sono “speciali”, distingue a sua volta tra
Nel primo caso, per effetto dell’assimilazione, le mascherine, dopo il loro uso, possono essere conferite al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, tanto quanto le mascherine smaltite da un’utenza domestica. Senza assimilazione, invece, la mascherina va smaltita come rifiuto speciale, previa assegnazione del corrispondente codice da parte del produttore. L’ISS ed ISPRA, dopo avere chiarito che la funzione della mascherina impiegata nel luogo di lavoro di un’utenza non assimilata “è quella di contenere la diffusione del contagio da COVID-19”, suggeriscono l’assegnazione del codice non pericoloso EER 150203,che è relativo ad “Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202”.
L’assimilazione di un rifiuto speciale ai rifiuti prodotti da unità domestiche, ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta, è disposta dal Comune con apposito regolamento (si veda l’art. 198, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006). Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, tuttavia, il Xomune può assimilare soltanto i rifiuti speciali non pericolosi (art. 184, co. 2, lett. b) e sulla base dei criteri quali-quantitativi stabiliti con regolamento ministeriale.
Ciò dovrebbe rendere evidente come sia difficile rinvenire un regolamento locale in base al quale ritenere che i DPI, usati nei luoghi di lavoro per contenere o prevenire un contagio virale, siano assimilati agli urbani: si possono, infatti, assimilare solo i rifiuti speciali non pericolosi (e nelle utenze non domestiche dove sono riscontrati casi di positività si dovrebbe optare per il codice pericoloso). Inoltre, per quanto sia indubbio che tali DPI abbiano “composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani” (cfr. Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, tuttora recante i criteri per l’assimilazione), il regolamento del comune dovrebbe esattamente descrivere questa tipologia di rifiuto, ai fini di una valida assimilazione.
Non è un caso, allora, se alcune Regioni si sono adoperate per procedere all’assimilazione per mezzo di ordinanze straordinarie adottate ai sensi dell’art. 191 del TUA.
L’art. 191 cit. prevede che, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti”, che possono essere adottate anche in deroga alle disposizioni vigenti (nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente).
L’ordinanza in questione, in ogni caso, ha un periodo di efficacia non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di diciotto mesi.
Ora, al di là del fatto che l’assimilazione introdotta per ordinanza contingente ed urgente ha una durata limitata nel tempo, quando, allo stato, non si è in condizioni di prevedere quando tali DPI non saranno più richiesti nei luoghi di lavoro per distanze interpersonali inferiori ad un metro, c’è da segnalare che condizione perché si possa legittimante ricorrere al potere straordinario ex art. 191 è quella per la quale “non si possa altrimenti provvedere”. Citando la circolare del Ministero dell’Ambiente del 22.04.2016, il potere di ordinanza è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l’emergenza.
Ad opinione di chi scrive, tuttavia, non pare che quest’ultima condizione ricorra nel caso di specie. C’è, infatti, un sistema di gestione ordinaria di tali rifiuti, che le stesse linee guida ISS ed ISPRA descrivono, con assegnazione del codice non pericoloso 15 02 03 e, in ipotesi di casi di positività nell’unità locale, con assegnazione del codice pericoloso 150202* (per l’ISS) ovvero ricercandolo nel sub-capitolo 18 01 (per l’ISPRA).