In Gazzetta la Legge di conversione del DECRETO SALVA INFRAZIONI 2024 – DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131, )qui il testo definitivo) che riporta diverse Procedure ambientali da risolvere, come abbiamo visto.
Per la tutela dell’ambiente spicca l’art.14 che dovrebbe risolvere ben tre cause aperte con l’Unione europea sul “cattivo recepimento” della Direttiva 2008/50 in materia di qualità dell’aria.
Di cosa trattano e come intende procedere il governo?
Tra le procedure interessate dal Decreto le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, in riferimento alle procedure di infrazione tutt’ora pendenti, ovvero le infrazioni n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299. Si tratta sempre di cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, ma su punti diversi:
Nonostante questo, ancora ad inizio agosto 2024 le tre cause figuravano ancora nella lista delle procedure di infrazioni ambientali aperte contro il nostro Paese.
Queste sono le tre procedure attualmente aperte contro il nostro paese
Ricordiamo che nel novembre 2023, il governo, per sanare le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18) e del 12 maggio 2022 in causa C-573/1) ha emanato (e convertito) il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121, dettando limitazioni della circolazione stradale con nuovi limiti alle emissioni da veicoli inquinanti.
L’articolo 14 del DL 131/2024 in attesa di conversione mira ad accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, con l’avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell’aria ed alla riduzione dell’inquinamento atmosferico:
Il Decreto 131/2024 prevede l’emanazione entro 60 giorni, di un decreto che riporti uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile. la dotazione del fondo destinato al programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (PNCIA), di cui all’articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, prevede ora 500 milioni di euro, ripartiti nelle seguenti annualità:
Gli interventi oggetto di finanziamento sono individuati, anche al fine di incrementarne l’efficacia in termini di miglioramento della qualità dell’aria, tenendo conto di quelli previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalità con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (comma 1).
La cabina di regia avrà il compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria (di seguito Piano), comprensivo di cronoprogramma (comma 4).
Il Piano, da approvare con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata:
Il Ministero ambiente procederà al monitoraggio dell’attuazione del Piano e delle relative misure, avvalendosi del supporto delle Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Le direttive europee in materia di qualità dell’aria, ossia la Direttiva 2008/50/CE e la Direttiva 2004/107/CE che chiedono agli Stati membri di assicurare, entro date specifiche e mediante misure ed interventi di risanamento, il rispetto di determinati valori limite per una serie di inquinanti, sono state recepite con Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Il Decreto conferisce alle Regioni il compito di svolgere le attività di valutazione e di pianificazione volte a conoscere il contesto nazionale e ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell’aria e ad assicurarne l’attuazione. Sul sito del MASE è disponibile la Pagina coi Piani regionali sulla qualità dell’aria.
Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto 155 è istituito un Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell’Unione delle province italiane (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’ISPRA, dell’ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti per la valutazione della qualità dell’aria.
Tale organo deve elaborare indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e svolge un esame congiunto di temi connessi all’applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l’elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.