Con DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 il MiTe (ora MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) approva il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi del Testo Unico ambientale (D.Lgs.n.152/2006) e fissa alcuni obblighi per i gestori dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato.
Il Decreto è in vigore dal 4 novembre 2022.
Cosa si intende per «aggregato recuperato»?
In base al Regolamento (Decreto 27 settembre 2022) sono i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero.
Il Decreto ammette l’esistenza di un mercato per l’aggregato recuperato che viene comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale.
Tale materiale possiede un effettivo valore economico ed è utilizzato per scopi specifici che andavano regolamentati in considerazione degli impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull’ambiente.
il Decreto riporta
In articolo 5 il Decreto regola la compilazione delle Dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni e gli obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato. Inoltre, cita e fornisce alcune indicazioni sul Sistema di gestione Qualità (art.6).
Stabilisce (art.6) il Monitoraggio dell’applicazione del regolamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore e anche ai fini di una revisione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di questi particolari rifiuti.
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente
Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Nell’Allegato 1 si specifica che i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari. produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal regolamento. Tale sistema va integrato nel sistema di gestione ambientale (EMAS o 14001).
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2.
Il DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 obbliga (art.5) il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato che coincide con il gestore dell’impianto autorizzato, alla
Per agevolare l’adeguamento, il Decreto prevede un periodo transitorio di 180 giorni (art.8) dall’entrata in vigore per permettere ai produttori di presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del Testo Unico ambientale indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.
Nel frattempo:
Il Decreto fornisce alcune importanti definizioni che individuano correttamente il campo di applicazione del Decreto 27 settembre 2022.
In base al Regolamento (Decreto 27 settembre 2022) sono i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al Regolamento.
Gli «altri rifiuti inerti di origine minerale» sono quelli non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo.
In base al Regolamento (Decreto 27 settembre 2022) sono i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa;
I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
È un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato.