Entra in vigore il 16 giugno 2023 il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213 di modifica e integrazione del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 il decreto che, in materia di gestione rifiuti ha recepito le recentissime direttive (UE) 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sui sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in modifica al Codice Ambiente.
Il Governo ha approvato definitivamente il testo del Decreto correttivo (che tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari), come riporta l’ultimo Consiglio dei Ministri del 21/12/2022.
Il Decreto legislativo n.116 del 3 settembre 2020 fa parte de decreti di attuazione del Pacchetto Economia Circolare adottato dall’Unione europea a luglio del 2018 con l’obiettivo di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035.
Il Decreto è di fatto un correttivo del Codice Ambiente e modifica (artt. 1-4 e 8) la Parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (ed allegati). Inoltre, abroga (art.7) altri articoli del D.Lgs. n.152/2006 oltre a modificare (art.5) il decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile 2008 sulla “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
Il Decreto impone poi (art.7) entro il 5 gennaio 2023 l’adeguamento alle nuove regole materia di responsabilità estesa del produttore a quei soggetti sottoposti a tale regime di responsabilità ed istituiti prima del 26 settembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto). Le modifiche statutarie andavano comunicate entro il 1° giugno 2022.
Per comprendere tutte le modifiche apportate dal D.Lgs. n.116/2020 e la sua portata, si veda il seguente articolo di approfondimento sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro (scopri come abbonarti per accedere all’articolo).
| Rivista Ambiente e Sicurezza sul lavoro | Mar/Apr | 2022 | Gestione dei rifiuti e sistema di tracciabilità: le ultime modifiche introdotte in tema di responsabilità | Andrea Quaranta |
Il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213 contiene anch’esso una serie di modifiche alla Parte IV del Codice Ambiente (decreto legislativo 152/2006) nei titoli I, II e III, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi anni hanno interessato il Codice dell’ambiente.
Il decreto contiene 10 articoli (al momento): ecco le principali novità su
Nelle Disposizioni generali (art. 1) ci sono le modifiche alla disciplina generale dei rifiuti recata dal capo I del titolo I della parte IV del Codice dell’ambiente: in particolare
L’art. 2 interviene sulla disciplina delle competenze in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati (disposizioni previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 152/2006).
L’art. 3, che interviene sulle disposizioni relative al Servizio di gestione integrata dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006), modifica l’art. 205 del Codice che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti.
La norma introduce il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179.
L’art. 4 interviene sulle disposizioni relative alle autorizzazioni e iscrizioni necessarie per la realizzazione
degli impianti di gestione dei rifiuti (contenute nella Parte quarta, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs.
152/2006), modificando, al comma 1, lettere a)-d), l’articolo 208 che disciplina l’autorizzazione unica per i
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, al fine di semplificare
determinate procedure. In particolare:
L’art. 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (previste nella Parte quarta, Titolo I, Capo V, del D.Lgs. 152/2006), modificando in più punti gli articoli 214 e 214-ter del Codice, che prevedono misure per l’esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti.
L’articolo 6 consta di 10 commi e novella taluni articoli (gli artt. 218, 219, 219-bis, 220, 221, 221-bis, 222,
223, 224 e 225) del D. Lgs. n. 152 del 2006, afferisce alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati), Titolo II (Gestione degli imballaggi).
L’articolo 7, che si compone di tre commi, reca novelle agli articoli 230, 232 e 237 del Codice dell’Ambiente in materia di particolari categorie di rifiuti.
L’articolo 8 modifica l’Allegato D (recante l’Elenco dei rifiuti) della Parte IV (Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D. Lgs. 152/2006. Ciò al fine – rileva la Relazione illustrativa – di
allineare il contenuto dell’Allegato in parola alla decisione 2014/955/UE, consentendo agli operatori la
corretta classificazione dei rifiuti.
La modifica riguarda il comma 1 novella l’articolo 219 del Codice, fissando al 1° gennaio 2023 la
decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura di imballaggi recati dall’articolo 219. Si
tratta di adeguamenti alle modalità stabilite dalla normativa tecnica adottata dall’Unione Europea. In
particolare, i produttori saranno obbligati ad indicare la natura dei materiali da imballaggio utilizzati.
L’articolo 10 dell’atto del Governo cancella la norma istitutiva del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Mite, cui finora sono stati tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché taluni altri soggetti che si occupano di rifiuti non pericolosi.
Inoltre, si abrogano i versamenti di diritti di segreteria e di contributi annuali finalizzati ad
assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.
Ricordiamo che è attualmente in Gazzetta il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti – DM 59/2023
Per un esame del Decreto suggeriamo la consultazione della Relazione Illustrativa realizzata dalla Camera con il Testo provvisorio e le modifiche in vista, articolo per articolo alla Parte IV del Codice Ambiente.