07.11.25
In questo approfondimento parliamo della Sorveglianza radiometrica: cos’è, chi interessa, su cosa si esplica e facciamo il punto sull’attuale proroga del regime transitorio di applicazione delle vecchie disposizioni in materia di sorveglianza, in attesa della completa attuazione delle nuove previsioni del DL 101/2021.
In base all’art. 72 del Decreto legislativo n.101/2020 (in vigore dal 27/8/2020 in sostituzione del D.Lgs. n.230/95) la sorveglianza sanitaria è quella attività che si concretizza sulla rilevazione di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.
Ai sensi dell’art. 72, l’obbligo ricade sui soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. Non si applica a quei soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
Nei casi
Questa particolare attività di sorveglianza viene disposta su specifica richiesta delle Autorità competenti. I soggetti obbligati ed i soggetti che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta devono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio
Il materiale contaminato eventualmente prodotto non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.
Iprefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
In base all’art.72 comma 2 l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129
Nell’attestazione gli esperti riportano
Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell’importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
In base al comma 3 dell’art. 72, un prossimo decreto (da emanarsi entro il 30 novembre 2021 a seguito di una nuova proroga disposta dal DL Energia 2021, in modifica del comma 4) dovrebbe indicare:
In attesa del Decreto ministeriale, viene fissato un regime provvisorio (valido fino al 30 novembre 2021) nel quale continuano ad applicarsi le disposizioni dell’’
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L’Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.
L’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica è riportato nell’elenco di cui all’Allegato 2 del DL 101/2020.
L’aggiornamento dell’Allegato 2 avviene sulla base dei regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, attraverso decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
All’art.2 dell’Allegato XIX si indica che la sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo va effettuata mediante il controllo del rateo di irraggiamento gamma rilevabile all’esterno del carico al fine di rilevare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche, qualora disponibili, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di sorveglianza.