Con Deliberazione n.1 del 22 gennaio 2018 sono stati approvati i modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti) presentate da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano. La ridefinizione documentale di questa modulistica si è resa necessaria ai sensi del DPR 445/2000 che esclude per per chi non appartiene all’UE la possibilità di presentare dichiarazioni sostituive, salvo nel caso in cui siano in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
La modulistica approvata I moduli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6) da parte di imprese non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare, sono contenuti negli allegati A e B alla Deliberazione. La documentazione dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. All’Allegato C lo schema del modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli per il trasporto rifiuti (di cui all’articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 120/2014), presentata, in qualità di responsabile tecnico, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa non appartenente all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.
Riferimenti normativi: Deliberazione del 22 gennaio 2018. Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.
(*) Le Categorie dell’Albo Gestori Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; i) categoria 9: bonifica di siti; l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.