07.11.25
In Gazzetta la LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione inserendo la tutela dell’ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione.
La proposta di legge costituzionale (Atto Camera: 3156) era stata accolta dalla Camera il 12 ottobre 2021 dopo la prima lettura in Senato (che ha approvato il 5 novembre l’esame) ed è stata definitivamente approvata il 9 febbraio 2022.
IN SINTESI: La modifica di tipo costituzionale prevede:
La riforma che rafforza il ruolo della tutela dell’Ambiente nella carta Costituzionale ha l’obiettivo di dare articolazione al principio della tutela ambientale, in modo ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.
Grazie alla riforma ora, la Repubblica si impegna nella tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all’“interesse delle future generazioni“, espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.
L'”Ambiente” viene inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale
L’ Ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la modifica testuale della Costituzione
L’articolo 1 della proposta di legge aggiunge un comma – il terzo – all’articolo 9 della Costituzione:
| Costituzione Testo vigente | Costituzione Testo modificato |
| […] | |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. | La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. |
| Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. | Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. |
| Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. |
L’articolo 2 introduce due modifiche all’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica.
| Costituzione Testo vigente | Costituzione Testo modificato |
| […] | |
| Articolo 41 | Articolo 41 |
| L’iniziativa economica privata è libera. | L’iniziativa economica privata è libera. |
| Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. | Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. |
| La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. | La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. |
In base al Dossier della Camera del 23 settembre scorso, emerge che il Testo della proposta di legge intende dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” previsto dall’articolo 117,comma 2.
L’ambiente viene quindi qui inteso nella sua accezione più estesa e ‘sistemica’: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
Peraltro, la tutela del “paesaggio” costituzionalmente sancita dall’articolo 9 è stata in questi anni declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura ‘espansiva: l’ ‘ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico.
In tale contesto interpretativo:
Dietro la modifica dell’art. 41, il Dossier fa espresso riferimento all’evoluzione giurisprudenziale sul rapporto tra il diritto costituzionalmente tutelato dall’articolo 41 (libera iniziativa economica) della Costituzione e altri diritti costituzionalmente rilevanti.
Si fa riferimento alla sentenza n. 58 del 2018, che affronta il tema dei vincoli all’iniziativa economica, relativamente alla vicenda delle acciaierie Ilva di Taranto, (dopo la pronuncia della nota sentenza n. 85 del 2013). Con la pronuncia del 2018, veniva sottolineato come non possa ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale (e per garantire i correlati livelli di occupazione).
Ribadito però un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale bilanciamento deve essere condotto ‘senza consentire l’illimitata espansione di uno dei diritti’, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.
Secondo la Corte quel bilanciamento deve rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di nessuno di loro in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati.
In base a questo ragionamento l’attività economica privata si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona”.
E rispetto alla sentenza sull’Ilva n. 85 del 2013, la Corte aveva risolto il conflitto tra diritti parlando di «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», precisando, subito dopo, che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.
Nella pronuncia, la qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.
Perfeziona le tue conoscenze con i corsi di formazione qualificata dell’Istituto Informa: