Con Decreto del Ministero dell’ambiente del 30 luglio 2020 (GU n.295 del 27-11-2020), il nostro Paese aggiorna la disciplina di produzione e immissione di materiali e di componenti di veicoli fuori uso, contenuta in allegato II del D.Lgs. n.209/2003 alle ultime disposizioni europee in materia di cromo esavalente e piombo e suoi composti previste nelle ultime direttive UE in materia (Dir. 2020/362 e 2020/363).
Si risolve così alle due Procedure di infrazione (n.209 e 210 del 2020), per mancato adeguamento alle due direttive di modifica alla Direttiva 2000/53/CE “Madre” in materia di veicoli fuori uso – vedi tutte le infrazioni aperte).
Ma in cosa consistono gli aggiornamenti e qual è la normativa applicabile ai veicoli fuori uso?
La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso è la normativa europea di riferimento che viene adottata in Italia con decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Il D.Lgs. 209/2003, di attuazione della Direttiva “Madre” sui veicoli fuori uso prevede (a partire dal 1° luglio 2003) il divieto alla produzione o immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, salvo che per i materiali e componenti previsti nel proprio allegato II (che richiama l’allegato II della Direttiva 200/53 e) che dovrebbe recepire gli atti europei di modifica alla lista di materiali/componenti esclusi dal divieto.
La Direttiva ha subito ultimamente tre importanti aggiornamenti
Il Decreto 30 luglio apporta quindi modifica diretta all’allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 adottando le modifiche delle direttiva (UE) 2020/362 e direttiva (UE) 2020/363 sulla Direttiva Madre, edescludendo dal divieto i materiali e componenti contenenti:
Non è la prima volta che la Direttiva Madre 200/53 sui veicoli fuori uso ed il suo allegato II (e di conseguenza l’allegato II del D.Lgs. n.209/2003) vengono aggiornati: