In questo articolo riportiamo gli ultimi aggiornamenti dall’Unione europea circa le esenzioni di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente previste dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
Le modifiche riguardano l’Allegato II della Direttiva che riporta i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di immissione sul mercato ai sensi dell’art.4 della Direttiva.
L’allegato è trasporto nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.
Con DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/544 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2022 (in Gazzetta del 10 marzo 2023) nuove esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori per i veicoli fuori uso.
La direttiva è stato
La DIRETTIVA DELEGATA modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso: nell’allegato II sono elencati i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 non contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 1° giugno 2023.
La Commissione ha valutato le seguenti esenzioni:
Con Direttiva UE 2017/2096 la Commissione apporta alcune modifiche alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, sostituendone l’allegato II in cui è contenuto un elenco dei materiali e dei componenti dei veicoli cui non si applica il divieto dell’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
Gli stati avranno tempo fino al 6 giugno 2018 per adeguarvisi.
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE contiene il divieto di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003.L’allegato II della direttiva elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica tale divieto; l’allegato viene però periodicamente modificato così da tener conto del progresso tecnico e scientifico, e così vengono riesaminate anche le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all’uso del piombo.
La Commissione sostiene, sulla base del progresso tecnico e scientifico del settore, che che l’uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall’esenzione 2 c). Tuttavia, i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per alcuni materiali e componenti, pertanto si è ritenuto opportuno scindere l’esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti.
L’uso del piombo resta poi inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall’esenzione 3: i sostituti esistono ma devono essere ulteriormente sviluppati, pertanto è opprtuno fissare una nuova data entro cui riesaminare tale esenzione alla luce del progresso tecnico.
Infine, la Commissione ritiene che per taluni materiali e componenti interessati dall’esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall’esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall’esenzione 5, l’uso di piombo resta inevitabile.
Risulta quindi opportuno dividere anche tale esenzione in due sottovoci: per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, si intende fissare una data di scadenza dell’esenzione che offra il tempo necessario a garantire che l’uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda l’esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l’uso di piombo resta inevitabile, si intendere fissare una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.