13.11.25
A decorrere dal 12 ottobre 2017, data di entrata in vigore del SINP tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l’obbligo di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Per orientarsi sulla Modulistica di riferimento per l’invio del Certificato medico (di infortunio/malattia professionale) consultare la pagina dedicata ai Certificati medici di INAIL.
In questa pagina riportiamo tutti gli aggiornamenti alla procedura di comunicazione dell’infortunio.
La “Comunicazione di infortunio” (vedi tutta la modulistica INAIL) deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la Denuncia/comunicazione di infortunio” (area prestazioni).
Si ricorda che, nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con Inail, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore.
Dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:
–rider (vedi le nuove tutele);
-beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc);
-lavoratore agile (vedi i moduli semplificati per la comunciazione di smart-working);
-studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro (scopri quali sono gli obblighi formativi e di sicurezza).
Per i dettagli delle modifiche è disponibile la sezione “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente, insieme alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente, nelle pagine informative dei predetti servizi.
Sul sito di INAIL sono disponibili: Moduli e modelli specifici di sezione per
Denuncia infortunio
Denuncia malattia professionale
INAIL a partire dal 1° gennaio 2023 intende istituire il servizio unico Rest per i certificati medici di lavoro. Intanto a partire dal 28 aprile introduce il nuovo applicativo per l’invio dei certificati e innova i contenuti del certificato da inviare, (dal tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, all’interfaccia utente del servizio online, aggiornata in base alle nuove linee guida dell’Istituto, all’architettura tecnologica e nella modalità di interoperabilità, adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione della cooperazione applicativa).
Entro il 28 aprile 2022
– Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio offline, ovvero tramite il file in formato .txt, .xml oppure .zip, devono adeguare il proprio sistema, seguendo le istruzioni fornite nella documentazione (manuale utente, cronologia delle versioni, xml schema, tabelle tipologiche e specifiche tecniche disponibile sul sito di INAIL);
– Gli utenti che trasmettono i certificati in cooperazione applicativa possono continuare ad usufruire dell’attuale servizio per il solo anno 2022.
A partire dal 1° gennaio 2023 resterà operativo il nuovo servizio Rest.
Per l’adeguamento al nuovo servizio occorre consultare la documentazione tecnica disponibile agli indirizzi www.inail.it/api/docs/home e www.inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod (servizio “API Certificati Medici Infortunio > CMI-CertificatoMedicoInfortunio”).
Per l’utilizzo del servizio Rest sia le regioni già cooperanti sia quelle non già cooperanti devono aderire al nuovo accordo, in corso di definizione.