13.11.25
In Gazzetta ufficiale è arrivato il DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103, che riporta la “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, in attuazione della legge annuale per la concorrenza (legge 5 agosto 2022, n. 118)
Il Decreto mira alla razionalizzazione dei controlli sulle attività economiche ma contiene riferimenti anche alle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: essa rientra nel nuovo Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica. Le violazioni di sicurezza sul lavoro restano invece escluse dai casi in cui si applica la nuova “Diffida” amministrativa prevista dal Decreto.
“Finalmente il nostro Paese si dota di un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche, più razionali ed efficaci, che avvia un nuovo approccio collaborativo tra la pubblica amministrazione e il tessuto produttivo” – ha dichiarato il Ministro della Pubblica amministrazione, Urso indicando la ratio del provvedimento.
Secondo Urso il Decreto favorirebbe il passaggio “da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti “sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità”.
Fra le novità emerse nel Decreto:
La sicurezza sui luoghi di lavoro viene citata più volte nel Decreto.
All’articolo 3, la sicurezza sul lavoro compare insieme alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica tra gli ambiti ai quali si applica il nuovo “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica” e per i quali si introduce il bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.
Sempre l’articolo 3 prevede al comma 2 che per ogni ambito, quindi anche per la sicurezza sul lavoro, l’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e’ associabile il Report certificativo. Le prassi saranno poi approvate con Decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni interessate. Decreti che dovranno individuare gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.
In base al comma 3 dell’articolo 3 per la determinazione del rischio basso di impresa da certificare con apposito bollino, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero:
In base al comma 4, il Report certificativo del basso rischio di attività viene rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).
Come ottenere il Report certificativo “Basso rischio”?
I titolari di attivita’ economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o piu’ ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi nominati al comma 4. L’Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa.
Cosa succede una volta ottenuto il Report?
In base al comma 7 dopo il rilacio del Report, l’organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo e’ immediatamente revocato se ne dà comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.
All’articolo 5 del Decreto, laddove si parla dei principi generali che regoleranno il procedimento di controllo delle attività economiche arriva una esclusione per la sicurezza sul lavoro: il comma 3 lascia ferma l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di:
Al di fuori di questi casi, amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravita’ del rischio.
Nell’articolo 6 del Decreto 103/2024 si parla di sicurezza sul lavoro all’interno dell’istituzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale.
Il meccanismo disegnato dal Decreto 102 prevede che l’organo di controllo:
Ma l’istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro e anche la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Ulteriormente l’articolo 6 al comma 3 specifica che si arriva alla revoca del Report certificativo per
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