13.11.25
In questo articolo approfondiamo la normativa di sicurezza per il lavoratore sportivo: definiamo chi è il lavoratore sportivo, sulla base dell’introduzione dello Sport in Costituzione e della normativa sul lavoro sportivo (D.Lgs. n.36/2021).
Ci concentriamo poi sugli aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori sportivi anche alla luce della Circolare 2/2023 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro che ne ha chiarito alcuni aspetti applicativi ai fini ispettivi.
L’art. 25, comma1, del D.Lgs. n. 36/2021 fornisce la definizione di lavoratore sportivo, ovvero:
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Lo Sport è citato in Costituzione: la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, in modifica all’articolo 33 della Costituzione inserisce un riferimento diretto al mondo dello Sport:
La Costituzione da oggi riconosce il valore, ma non determina un diritto, spiega il Governo: l’impegno, dunque sarà quello di trasformare il riconoscimento del valore in un diritto da garantire a tutti, partendo dalle persone più in difficoltà e dalle periferie urbane e sociali. Il D.L. 185/2015 ha istituto il fondo “Sport e Periferie”, finalizzato al potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana (art. 15).
In forza degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione è stato adottato il D.Lgs. n. 36/2021 che dà attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
Per lo Sport vige la competenza legislativa esclusiva statale in materia di:
La competenza legislativa delle Regioni è concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, e di:
Le politiche sanitarie per lo Sport rimandando alle “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie” adottate il 3 novembre 2021.
A redigerle il Tavolo di lavoro per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive, istituito con Decreto del Ministro della salute 25 luglio 2019.
Per il settore sportivo si è stanziato 1 miliardo di euro nel PNRR che prevede due linee di finanziamento nella:
Per approfondire si suggerisce al Lettura del Dossier : Camera dei deputati sullo Sport in Costituzione.htm
Il D.Lgs. n. 36/2021 prevede fra i principi e gli obiettivi, di “proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori” ma anche “introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport”
L’art. 26 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 18 della L. n. 300/1970 (recanti rispettivamente la disciplina degli “impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”, gli “accertamenti sanitari” e la “tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”) e numerose ulteriori disposizioni in materia di licenziamenti, fra le quali quelle contenute nella L. n. 604/1966, nella L. n. 108/1990 e nell’art. 24 della L. n. 223/1991.
L’art. 33 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che, per tutto quanto non regolato dallo stesso decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”.
L’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
In base all’art. 34 del D.Lgs. n.36/2021, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela:
Fondo pensionistico
Pertanto, ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi (v. infra), a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità economica di malattia e per il finanziamento dell’indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della L. n. 41/1986 e dall’art. 79 del D.Lgs. n. 151/2001).
Assegni familiari
Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano inoltre le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (D.P.R. n. 797/1955 e D.L. n. 69/1988 conv. da L. n. 153/1988) con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Naspi
Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano anche le tutele previste dalla NASPI, in relazione alla quale la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella prevista dall’art. 2, commi 25 e 26, della L. n. 92/2012. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti invece al versamento dei contributi di cui all’art. 2, commi 28 e 31, della L. n. 92/2021 (contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento).
Per quanto riguarda l’impiego di minori in attività sportive restano ferme le disposizioni contenute nella L. n. 977/1967 e si prevede al riguardo l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport per l’introduzione di ulteriori disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori “inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisicae morale dei giovani sportivi”.
Ai minori che praticano attività sportiva si applica altresì quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 – recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – che, come noto, ha previsto l’obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
L’art. 34 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 1124/1965, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. È inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.
Per gli sportivi dilettanti di cui all’art. 51 della L. n. 289/2002 (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva), che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di responsabilità civile verso i terzi.
Questo settore richiede un’attenta gestione di obblighi, oneri e azioni specifiche, che non possono essere affrontate considerando l’attività sportiva come un semplice contesto lavorativo tradizionale.
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