13.11.25
Il D.lgs. 81/08 all’art. 37 disciplina la formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei percorsi formativi sono definiti nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Vediamo qual è il percorso formativo previsto per i lavoratori, quando è possibile ricorrere all’e-learning, quando è previsto l’aggiornamento.
Il percorso formativo previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si articola in due moduli distinti, coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
La formazione generale dei lavoratori deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
La formazione specifica per i lavoratori deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, deve focalizzarsi sui rischi specifici dell’attività, nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni.
La formazione in modalità e-learning è ammessa per i lavoratori appartenenti a settori classificati a rischio basso.
Per i settori a rischio medio o alto, l’e-learning è consentito solo se previsto all’interno di specifici progetti formativi approvati o individuati dalle Regioni o dalle Province autonome.
In merito alla formazione in materia di sicurezza per i lavoratori, è richiesto un aggiornamento ogni 5 anni, con decorrenza dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
La durata minima del percorso formativo è di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Il corso di aggiornamento può essere realizzato, per tutti, anche in modalità e-learning.
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare “significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti” che potranno riguardare, tra l’altro:
Il datore di lavoro è tenuto a garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto anche delle eventuali difficoltà linguistiche.
La formazione deve coprire, in particolare, i concetti fondamentali di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri delle diverse figure presenti in azienda, nonché il ruolo degli organi preposti alla vigilanza, al controllo e all’assistenza. Inoltre, deve includere informazioni specifiche sui rischi legati alle mansioni svolte, sui possibili danni associati e sulle procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto produttivo in cui opera l’azienda.
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, la formazione e, ove richiesto, l’addestramento specifico dei lavoratori, devono essere erogati in precise circostanze:
La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente, in particolare quando si verificano modifiche nei rischi lavorativi o emergono nuovi rischi, al fine di garantire un aggiornamento continuo e coerente con l’evoluzione delle condizioni di lavoro.
L’addestramento, come indicato al comma 5 dell’articolo 37 del TUSL, deve essere svolto direttamente sul luogo di lavoro da personale esperto. Esso consiste sia in prove pratiche per l’utilizzo sicuro e corretto di macchinari, impianti, dispositivi (compresi quelli di protezione individuale), sia in esercitazioni applicate relative alle procedure operative di sicurezza. Tutti gli interventi di addestramento devono essere documentati e registrati, anche in formato digitale, su un apposito registro.
Scopo primario dell’erogazione della formazione ai lavoratori è consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all’occorrenza, di quella dei propri colleghi di lavoro.
All’art. 55, il D.lgs. 81/08 stabilisce che: “Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’articolo… 37, commi 1, 7, 7-ter … In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.
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