Un comunicato del ministero del Lavoro pubblicato in GU n. 128 del 3 giugno 2013 annuncia la pubblicazione sul sito ministeriale, del decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013 contenente il primo elenco delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008.
L’autorizzazione per i lavori sotto tensione
Il decreto direttoriale, disponibile in allegato, contiene l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su
impianti elettrici alimentati a
frequenza industriale a tensione
superiore a 1000 V.
L’autorizzazione viene disposta dal dicastero, dietro
parere della Commissione per i lavori sotto tensione, istituita con DM 04/02/11 che regola i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lett. c). L’articolo riguarda proprio i lavori sotto tensione e richiede,
per i sistemi di categoria II e III, che l’esecuzione dei lavori su parti in tensioni venga svolta da aziende autorizzate dietro provvedimento ministeriale, e affidata a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro e riconosciuti idonei per tale attività.
Condizioni dell’iscrizione
La loro iscrizione ha
validità triennale a decorrere dalla loro autorizzazione: le aziende dovranno comunicare al Ministero del lavoro gli
incidenti rilevanti o i
gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04/02/11.
Il ministero può procedere al controllo della
permanenza dei requisiti e ricevere ogni
variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare: il dicastero, su parere della Commissione per i lavori sotto tensione a seguito di
gravi inadempienze può sospendere l’autorizzazione o, nei casi di particolare gravità può procedere alla cancellazione delle aziende dall’elenco.