13.11.25
Nuovo quesito per l’Ispettorato nazionale del lavoro che risponde con Nota n.1159 del 7/6/2022: ancora una volta si parla del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 14 del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs.n.81/2008) alla luce delle modifiche introdotte dal DL Fiscale convertito.
Cosa fare se l’interruzione possa comportare gravi conseguenze ai beni ed alla e la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico?
Il parere richiesto all’Ispettorato riguarda il caso che un provvedimento di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (come novellato dal DL 146/2021 convertito) riguardi attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
L’Ispettorato ricorda che l’attuale formulazione normativa prevede, diversamente dal testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo (salva la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”).
Nella Circolare 3/2021 (qui il nostro approfondimento) l’Ispettorato ricorda che vi è la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento di sospensione”.
Ma quali sono queste circostanze?
Secondo l’Ispettorato sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. Ovvero non deve derivarne una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terze imprese che operino ad esempio nel medesimo cantiere (l’Ispettorato cita ad esempio la sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
Si tratta però di una extrema ratio, rimarca INL, che aggiunge: la valutazione richiede una motivazione (art. 3 della L. n. 241/1990) dietro un bilanciamento degli interessi coinvolti ed una annotazione nel verbale di primo accesso, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di non adozione del provvedimento di sospensione.
Nelle ipotesi prospettate, l’Ispettorato ritiene che la sospensione di un servizio pubblico (privo di alternative che garantiscano l’esercizio di diritti costituzionali) possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità, ad es. per le attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ma anche nel caso di sospensione dell’attività di allevamento di animali, se ne deriva un grave rischio per la pubblica incolumità, viste le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
L’Ispettorato però ricorda che in tutte quelle ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per escludere l’adozione di un provvedimento di sospensione, ma dalle quali possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (per esempio, l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione), occorrerebbe valutare di posticipare gli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento di sospensione.
Infatti, chiarisce INL: la “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta” come da articolo 14 del TUS, va intesa nel senso che per “attività lavorativa” non si fa riferimento solo al singolo turno di lavoro ma al ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (ad esempio la raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
INL mette comunque in guardia dal fatto che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento di sospensione o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza: ciò vuol dire che sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e sarà possibile “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
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