13.11.25
In un comunicato congiunto del 27 luglio, INAIL e INPS illustrano le iniziative promosse a sostegno di lavoratori e aziende alle prese con il caldo record di questa estate e spiegano quando è possibile ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria per “eventi meteo”.
Perché ne parliamo?
Perché i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro: al punto che INAIL ha diffuso la recente Guida sul rischio calore e l’Ispettorato Nazionale del lavoro – INL ha ribadito la necessità di vigilare sugli effetti del rischio calore e sull’esposizione dei lavoratori a temperature che possano causare stress termico.
Spiega INPS: la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
L’integrazione salariale può essere richiesta quando il termometro supera i 35° centigradi, ma saranno considerate idonee anche le temperature “percepite” che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto (come ribadito nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).
Secondo INAIL e INPS i settori di attività interessati riguardano, ad esempio, le aziende che effettuano lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
L’azienda interessata alla Cassa integrazione guadagni per “eventi meteo” deve presentare Domanda di CIGO e una Relazione tecnica.
INPS ricorda che nella Relazione allegata occorre indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime.
L’azienda non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo (le amministrazioni pubbliche provvedono infatti al reperimento degli stessi).
INPS e INAIL ricordano anche il ruolo che può svolgere il responsabile per la sicurezza in caso di ondate di calore che interessino i lavoratori.
Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce infatti la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nei casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
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