Tavolo Tecnico SINP: pubblicato l’elenco dei partecipanti – DM 252/21

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.224 del 24/11/2021 viene ridefinita la composizione   del  Tavolo  tecnico   per  lo  sviluppo   e  il coordinamento del SINP, e con successivo Decreto Ministeriale n.252 del 29/12/2021 il Ministero indica i nomi dei partecipanti al Tavolo.

Nel Decreto spicca la ricomposizione delle presenze dai diversi ministeri (vedi sotto il nuovo elenco dei componenti e la loro derivazione ministeriale): restano nello stesso numero i rappresentanti di Ministero del lavoro e Salute, non compaiono più i rappresentanti di Ministero della Difesa ed Economia. Entrano nel Tavolo i rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INPS. Ridotti i numeri dei rappresentanti INAIL e dalle Regioni.

Di seguito, i nomi dei nuovi componenti del SINP in carica dal 2022, i riferimenti al SINP e le ultime news fra le quali, il Decreto FISCALE che, all’art.13 ha aggiornato l’art.8 del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) e il riferimento al Tavolo Tecnico e alla sua funzione.

SINP: i componenti del Tavolo Tecnico: il Decreto 14/2018

In base al Decreto Ministeriale n.252 del 29/12/2021 i componenti del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), previsto ai sensi del Decreto 25 maggio 2016 n. 183 restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Come è composto il Tavolo Tecnico SINP?

Il Tavolo tecnico è composto da

  • due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore;
  • un rappresentante del Ministero della salute;
  • un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale;
  • un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • un rappresentante dell’INAIL;
  • un rappresentante dell’INPS
  • cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle
    regioni e delle province autonome.

Per ciascun componente è prevista l’individuazione di un supplente e sono invitati a partecipare  ai lavori del Tavolo tecnico rappresentanti dei  ministeri  competenti in  relazione  a specifiche  esigenze di approfondimento e sviluppo.

Chi sono gli attuali componenti del SINP?

Questi sono gli attuali componenti del Tavolo tecnico SINP

In rappresentanza del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali:

– dott. Romolo de Camillis, con funzioni di coordinatore;

– dott.ssa Maria Teresa Palatucci.

in rappresentanza del Ministero della salute:

-dott.ssa Miriam Di Cesare.

in rappresentanza del Ministero  per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale:

– ing. Stefano Van Der Byl

in rappresentanza dell’INL:

– dott. Bruno Giordano


in rappresentanza dell’INAIL

– ing. Ester Rotoli -effettivo

– dott.ssa Silvia D’Amario- supplente


in rappresentanza dell’INPS:

-dott. Raffaele Migliorini

in rappresentanza della Conferenza dei  presidenti  delle regioni e delle  province autonome di Trento e Bolzano:

componenti effettivi

-dott.ssa Barbara Alessandrini- Regione Friuli Venezia Giulia

-dott. Paolo Bruno Angari- Regione Toscana

-dott.ssa Nicoletta  Cornaggia- Regione Lombardia

-dott. Maurizio Di Giorgio- Regione Lazio

-dott. Rocco Graziano- Regione Campania

componenti supplenti

-dott. Marco Broccoli- Regione Emilia-Romagna

– dott.ssa Annamaria Gianmaria- Regione Abruzzo

– dott. Antonello Lupi- Regione Marche

-dott. Michele  Mongillo- Regione Veneto

– dott. Roberto Zanelli- Regione Piemonte

Cosa fa il Tavolo Tecnico SINP?

Il DIM n.14 del 6 febbraio 2018 indicava le funzioni del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, fra i quali la verifica dell’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del Sistema, la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità del D.Lgs. n.81/2008 o all’incremento quantitativo/qualitativo del SINP e il miglioramento della accessibilità, fruibilità e diffusione delle informazioni.
Produrrà anche report nazionali o su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, oltre che svolgere un’attività di promozione delle iniziative di aggiornamento degli operatori.

Cos’è il SINP

Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) è una banca dati a disposizione delle amministrazioni coinvolte, per la condivisione dei dati su infortuni, malattie professionali e ispezioni, inclusi quelli relativi al personale dei vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia.

A partire dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro e i loro intermediari devono segnalare i casi all’Istituto, a fini statistici e informativi, utilizzando il nuovo servizio online, attraverso la comunicazione telematica all’Inail, e per il suo tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), dei dati relativi agli infortuni dei lavoratori – subordinati, autonomi o a essi equiparati – che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (vedi il video informativo INAIL).

Per approfondire sul SINP e sulla sua funzione suggeriamo il nostro approfondimento:

SINP: ultime news.
Decreto FISCALE: come cambia il riferimento al Tavolo SINP

L’art. 13 del DL FISCALE n.146/2021 ha modificato l’art. 8 del Testo Unico di Sicurezza sul lavoro che riguarda proprio il SINP e fa espresso riferimento al Tavolo che va ridefinito il Tavolo entro 60 giorni.

«4-bis. Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.».

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