All’interno del DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 o “Decreto RISTORI-bis” compare una modifica al Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro – D.lgs. n.81/2008 per la parte di valutazione del rischio biologico.
Si tratta della sostituzione completa dell’
• ALLEGATO XLVII – INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
• ALLEGATO XLVIII – CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Modifiche comuni alle Tabelle degli allegati XLVII e XLVIII
Gli allegati contengono
due tabelle con diverse vocirelative alle
misure di contenimento del rischio biologico ed i
livelli di contenimento (livelli 2,3,4).
• Viene specificato che
l’indicazione “raccomandato» presente in alcune caselle dei Livelli di contenimento, significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
• Cambia
l’elenco e la descrizione delle Misure di contenimento di entrambe le tabelle
1. Introdotta una
suddivisione delle Misure di contenimento di entrambe le Tabelle: prima c’era un elenco generico, ora vengono suddivide e riferite a:
• Luogo di lavoro
• Impianti
• Attrezzature
• Sistema di funzionamento
• Rifiuti
• Altre misure
Modifiche specifiche dell’Allegato XLVII – INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO del D.lgs. n.81/2008
1. Cambia innanzitutto
il titolo dell’Allegato, che diventa “INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO”
2. Vengono indicate alcune
definizioni, in particolare:
•
HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
•
Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
•
Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio.
Modifiche specifiche per Allegato XLVIII – CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI del D.lgs. n.81/2008
1. Resta la
distinzione fra Agenti biologici del gruppo 1 e Agenti biologici dei gruppi 2,3,4 ma si elimina, per il Gruppo 1 il riferimento al rispetto dei “principi di buona sicurezza e igiene professionale” per il rispetto dei “principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”.
2. Nella Tabella oltre alle distinzioni per Luogo di Lavoro, impianti, attrezzature etc, si introduce una
sezione “informazioni generali”In allegato le due nuove Tabelle come da modifica intervenuta.