L’uso di un accessorio diverso da quello fornito dal costruttore deve essere correlato a specifiche indicazioni tecniche da conoscere, altrimenti, adoperando un accessorio di natura ignota, il datore di lavoro espone i dipendenti ad un rischio di cui deve assumersi la responsabilità, non essendo in grado di valutare i requisiti di idoneità e di sicurezza dello strumento complessivamente assemblato in violazione dell’art. 71 T.U.S.
Lo riporta la sentenza della Cass. pen., Sez. IV, n. 9454 del 5 marzo 2019.
Il Commento è a cura di S. Casarrubia sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.
Sulla Banca Dati Sicuromnia(*) anche il testo completo della sentenza commentata.
La ditta di cui l’imputato è risultato l.r. gestiva
una fonderia, all’interno della quale lavorava la persona offesa addetta alla sabbiatura, sbavatura e tranciatura dei pezzi. Nel momento in cui è accaduto l’infortunio, la dipendente prendeva da un cassone i pezzi da tranciare e li collocava nella pressa: terminata l’operazione, riaperta
la porta del macchinario, stava riprendendo i pezzi ma, all’improvviso, si è staccato dal punzone un pezzo dello stampo che le è caduto dall’alto sulla mano sinistra, provocandole serie lesioni. Lo stampo non era quello predisposto dal costruttore, perché venivano sempre cambiati, a seconda dei pezzi da produrre (ad es., forchette, cucchiai), ed era stato fornito dal cliente che aveva commissionato la realizzazione degli oggetti.
Pur essendo rimaste
incerte le cause del distacco dello stampo (originaria strutturazione imperfetta, difetto nel fissaggio, altro) per mancanza dell’oggetto da esaminare, mancanza che si è ritenuta addebitabile all’imprenditore, ciò non ha evitato il rimprovero penale a carico dell’imputato, con sentenza di condanna confermata dalla Suprema Corte. È emerso, infatti, che era stato utilizzato
uno stampo diverso da quello fornito dal costruttore e di cui non si conoscevano le caratteristiche tecniche, non avendo l’imputato neppure dedotto in giudizio il nome del cliente fornitore.
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