13.11.25
In Gazzetta la LEGGE 9 febbraio 2023, n. 12 che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
La Commissione dovrà svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio ma viene investita anche di un compito importante: verificare la possibilità di una revisione delle attuali norme in materia di molestie sul lavoro.
Quali sono i compiti della Commissione nel dettaglio? qual è la portata del fenomeno delle violenze e molestie sul lavoro e quali strumenti normativi di tutela esistono?
All’articolo 2 della Legge 12/2023, dove si citano tutti i compiti della Commissione, si fa espresso riferimento alla possibilità della Commissione di
In ottica statistica, la Commissione potrà anche analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l’azione di prevenzione.
Altro Compito della Commissione sarà quello di monitorare l’effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita.
In base ai dati ISTAT 2022 sono 1 milione 404 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Rappresentano l’8,9% per cento delle lavoratrici attuali o passate, incluse le donne in cerca di occupazione. Fra 2013 e il 2016 avevano subito questi episodi oltre 425 mila donne (il 2,7%).
Dati INAIL 2021 riportano che sono 1.404.000 le donne tra 15 e 65 anni che hanno dichiarato di aver subito molestie fisiche da parte di un collega o di un datore di lavoro, o ricatti sessuali sul posto di lavoro.
In tema di prevenzione, INAIL ha realizzato un volume di approfondimento a carattere gratuito dal titolo: “RI-CONOSCERE PER PREVENIRE I FENOMENI DI MOLESTIA E VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO” realizzato dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug).
La violenza di genere è da sempre al centro dell’attenzione internazionale in un’ottica di prevenzione e contrasto del fenomeno del femminicidio e delle violenze di genere diffuse sia nei contesti di vita e di lavoro.
Nel giugno 2019, la Conferenza del Centenario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha adottato la Convenzione sulla violenza e sulle molestie del 2019 (C190) – CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO e la relativa Raccomandazione (R206). Si affianca alle altre norme internazionali già adottate dall’OIL in materia di tutela della salute psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici, tra cui:
In vigore in itala dal 29 ottobre 2021 la Convenzione ILO OIL 190/2019, rappresenta la prima norma internazionale definita per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro; è stata ratificata con Legge 4/2021 e resa operativa dal Novembre 2022 .
Prevede che ciascun Membro si impegni ad adottare leggi e regolamenti (e sistemi di verifica e controllo) che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere e rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro.
Nella Convenzione è stata chiarita la nozione di «violenza e molestie» nel mondo del lavoro: indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere.
L’UE nel Quadro Strategico europeo 2021-2026, si è prefissa di proporre un’iniziativa legislativa
Secondo la Commissione la violenza, le molestie o le discriminazioni sul luogo di lavoro, basate sul sesso, l’età, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, l’origine razziale o etnica e l’orientamento sessuale, possono incidere sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e avere pertanto conseguenze negative per gli interessati, le loro famiglie, i loro colleghi, le loro organizzazioni e la società in generale.
Per questo la Commissione intende
Le violenze sui luoghi di lavoro rappresentano rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; richiedono quindi una valutazione del rischio, e che il datore di lavoro individui e implementi misure atte a controllare il rischio della loro verificazione sui luoghi di lavoro e le correlate misure di prevenzione e protezione. Le violenze sul luogo di lavoro sono un fattore psicosociale di rischio, ricadono cioè nel perimetro dei fattori di incertezza derivanti dalle relazioni e dall’appartenenza a gruppi o a organizzazioni.
A livello di sistema di gestione, si occupa di loro lo standard internazionale ISO 45003 che ha fornito le linee guida per la gestione del rischio psicosociale all’interno di un sistema di gestione della salute e sicurezza, chiarendo quali sono i pericoli, cos’è il rischio, quali sono le azioni per eliminare o ridurre tali fattori.
InSic suggerisce il seguente articolo della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro che fa luce sul percorso mirato alla gestione del rischio di atti di violenza a danno del personale intrapreso dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria dal 2016.
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