18.11.25
Il Principio di Accountability, sancito dal GDPR, stabilisce che il titolare del trattamento non solo è responsabile del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, ma deve anche essere in grado di dimostrare concretamente tale conformità. L’Accountability rappresenta quindi una responsabilità proattiva e verificabile, che obbliga il titolare a dimostrare l’effettivo rispetto dei principi del GDPR.
Il termine anglosassone Accountability non è facilmente traducibile e difatti nella traduzione del Regolamento Europeo si parla impropriamente di responsabilità. Al massimo la traduzione più corretta, anche se poco pratica, potrebbe essere quella di rendicontazione.
In realtà il termine accountability richiama almeno due accezioni o componenti fondamentali:
L’accountability investe tutte le operazioni dell’azienda, anche se è nata specificamente con riferimento alle informazioni economico-finanziarie e patrimoniali consuntive.
L’accountability si compone di almeno tre elementi:
Il concetto di accountability dal punto di vista privacy, come abbiamo visto, non si risolve nella mera responsabilità, ma coinvolge aspetti quali l’affidabilità e la competenza aziendale nella gestione dei dati personali.
Il GDPR innalza gli standard di responsabilità del titolare del trattamento, richiedendo non solo che i processi della sua organizzazione siano conformi alle disposizioni del Regolamento, ma anche che egli sia in grado di dimostrare tale conformità in ogni momento.
Il principio dell’accountability, è esplicitamente richiamato dall’art. 5, par. 2 del GDPR, che stabilisce: “Il titolare del trattamento è responsabile del rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo”. Inoltre, l’art. 24 rafforza ulteriormente questo obbligo, imponendo al titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare la conformità ai principi di protezione dei dati personali.
Il Regolamento recepisce tale principio all’art. 24. Questo prevede che tenuto conto:
il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
Inoltre, se ciò e proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le predette misure includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
In virtù del principio di accountability il Regolamento dispone che il titolare del trattamento adotti politiche e attui misure adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato e conforme allo stesso Regolamento.
Questo principio infatti impone al titolare di:
Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che ha adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi, analoghi a quelli utilizzati nell’applicazione del D.Lgs. 231/2001.
In un ambito pubblicistico il concetto di accountability è sicuramente collegato a quello di trasparenza. Difatti le istituzioni pubbliche compiono (o non compiono) quotidianamente atti rilevanti per la comunità nazionale. Ma proprio una tale responsabilità, mette i cittadini nelle condizioni di formulare domande e osservazioni sul rendimento degli uffici pubblici e dei dirigenti che li guidano. I cittadini chiedono che il potere amministrativo adotti delle decisioni, ma, allo stesso tempo, chiedono che queste decisioni risolvano i loro problemi e che siano comprensibili e trasparenti. In altre parole, chiedono di rendere conto.
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