15.09.25
L’Italia, insieme a molte altre nazioni europee, è in forte ritardo nel recepimento della Direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Il termine per il recepimento nelle legislazioni degli Stati Membri è infatti scaduto il 21 dicembre 2020.
La Commissione Europea ha formalmente ripreso l’Italia, insieme ad altre nazioni europee, per non aver ancora recepito la Direttiva (UE) 2018/1972. La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio è dell’11 dicembre 2018 ed istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.
Si tratta di un aspetto fondamentale di omogeneizzazione dei comportamenti e dei regolamenti europei, che permetterà di rendere più efficiente ed efficace la gestione delle comunicazioni elettroniche.
È il caso di ricordare ai lettori che un Regolamento Europeo viene direttamente recepito, come provvedimento legislativo, in ogni paese europeo. La Direttiva invece, come il nome indica, dà delle indicazioni, che devono però essere recepite con decreto legislativo, in ogni singolo paese.
Ad oggi, forse per problemi legati alla pandemia, sono molti i paesi che non hanno ancora pubblicato un regolamento interno di recepimento della direttiva.
Vediamo perché questo intervento è molto importante. La direttiva istituisce un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, allineando tutti i paesi europei sulla stessa linea di condotta.
Ovviamente ogni Stato membro ha la possibilità di adottare misure necessarie per assicurare la tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
Tali misure necessarie devono tuttavia rispettare i diritti e le libertà di tutti i cittadini, nonché il principio di proporzionalità.
Il quadro normativo deve riguardare:
Inoltre, occorre adeguare determinate definizioni:
Inoltre gli sviluppi tecnici permettono agli utenti finali di accedere ai servizi di emergenza non soltanto tramite le chiamate vocali, ma anche tramite altri servizi di comunicazione interpersonale. Ecco perché il concetto di comunicazione di emergenza deve coprire tutti i servizi di comunicazione, che consentono l’accesso ai servizi di emergenza.
A tal fine, la direttiva individua un “centro di raccolta delle chiamate di emergenza”, abbreviato nell’acronimo “public safety answering point — «PSAP»”.
La direttiva inoltre si preoccupa che le Autorità nazionali di regolamentazione possano raccogliere informazioni presso gli operatori di telecomunicazione; al fine di adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati, compresa la valutazione della conformità dei termini e delle condizioni generali alla presente direttiva.
La direttiva, inoltre, si preoccupa del fatto che vi sono oggi infrastrutture pubbliche, come lampioni e semafori, che sono siti particolarmente adeguati all’applicazione di piccole celle, ad esempio grazie alla loro densità. Lo stesso ragionamento si applica agli edifici pubblici ed altre infrastrutture pubbliche, che sono visitati ed utilizzati quotidianamente da un numero significativo di utenti finali. Questi utenti finali necessitano di connettività per accedere ai servizi dell’amministrazione digitale, dei trasporti elettronici ed altri servizi.
Questa direttiva, come di consueto, è preceduta da un certo numero di “considerando”, che servono a meglio inquadrare le disposizioni, che vengono successivamente illustrate. Sono presenti infatti ben 326 “considerando”, a riprova del fatto che l’argomento è assai complesso.
Ormai a breve la direttiva dovrà necessariamente essere recepita anche dall’Italia, con la pubblicazione uno specifico decreto legislativo. Ricordiamo che il decreto legislativo viene emesso direttamente dal Consiglio dei Ministri e non necessita di approvazione da parte del Parlamento.