26.05.25
Il Decreto CULTURA 2024 ( all’art.7 del DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201) ha reso definitivo, a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di SCIA antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.
Si tratta di un regime di semplificazione, più volte prorogato negli anni fino al 2024, che regolamenta specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti e spettacoli, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da:
La SCIA antincendio per queste attività è una semplificazione amministrativa che era prevista all’articolo 38-bis comma 1 del Decreto Semplificazioni 2020, il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il Decreto Semplificazioni prevedeva la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale per attività culturali di teatro, musica, danza e musical, le proiezioni cinematografiche che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, e destinate a un massimo di 2.000 spettatori (prima erano 1.000).
La SCIA era stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Conversione (Legge del 23 febbraio 2024, n. 18) al Decreto Milleproroghe 2024 (DL 30 dicembre 2023, n. 215) (articolo 7, comma 5).
il DL Cultura, DL 209/24 (non ancora convertito in legge ma in vigore dal 28 dicembre 2024) all’articolo 7 ha reso definitive le misure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201
Misure urgenti in materia di cultura. (24G00224) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2024
Art. 7
Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio
culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo
1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.» sono
aggiunte le seguenti: «e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione».
2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria
culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti
dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che
comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza
e il musical nonche' le proiezioni cinematografiche, che si svolgono
in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno
seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di
spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o
da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, con
esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre
2017, n. 203, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;».
La SCIA (ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241) va presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Fino a fine anno, nella SCIA occorre riportare:
Occorre presentare anche una relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.
L’amministrazione competente, se accerta la carenza dei requisiti e dei presupposti, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
L’amministrazione può prendere questi provvedimenti anche oltre i 60 giorni in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci.
La SCIA è dunque una semplificazione della procedura ordinaria, già prevista per i piccoli eventi occasionali di spettacolo con una partecipazione di pubblico inferiore a 200 persone, che sono effettuati previa presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività al Comune.
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha emanato in proposito la circolare n. 15015 del 7 maggio 2024 (in allegato) di chiarimento che specifica, in particolare, che la norma di semplificazione non si applica alle discoteche ed ai locali da ballo, quindi a quegli eventi caratterizzati da una partecipazione attiva del pubblico.
Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento che si esaurisce in una sola notte, che quindi non si ripete nei giorni successivi, la cui durata è compresa nell’arco di tempo dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente, mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della disposizione gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
In questi ultimi casi, nel caso di capienza di pubblico superiore a 200 persone, l’attività di spettacolo e di intrattenimento soggiace al normale regime autorizzativo indicato dagli articoli 68 e 69 del TULPS ed il Sindaco rilascia la licenza di esercizio solamente dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In mancanza di licenza, l’apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è ritenuta abusiva ed è sanzionata dall’articolo 681 del Codice penale.