19.11.25
Seguiamo gli aggiornamenti dell’elenco delle aziende abilitate per l’effettuazione dei lavori sotto tensione superiore a 1000V (di cui al punto 3.4 dell’Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011) e dei soggetti formatori (ai sensi dell’articolo 82, comma 2 del Testo Unico di Sicurezza -Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i).
Inoltre, gli obblighi delle aziende autorizzate i controlli e le modalità di variazioni delle autorizzazioni in base alla normativa del DM 4/2/2011.
Con Decreto direttoriale n. 103 del 9 settembre 2025 è adottato il 14° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011.
Il nuovo elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 13° elenco adottato con decreto
direttoriale 22 luglio 2025, n. 87.
Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e) DM. 4.2.2011:
La sospensione di un’azienda o di un formatore dall’elenco può avvenire a seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori.
L’iscrizione ha un periodo di validità di tre anni a partire dalla data di autorizzazione.
Entro il periodo di validità dell’iscrizione il Ministero lavoro ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e allegato III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.
La ricostituzione della Commissione dei Lavori sotto tensione è avvenuta con il Decreto direttoriale n. 12/2017, (prevista al punto 2 dell’allegato I al D.M. 4.2.2011 che riporta la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.
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