19.11.25
Con DECRETO 7 novembre 2023 il MINISTERO DELL’INTERNO torna sulla individuazione del datore di lavoro nei propri uffici, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo aveva già fatto in due precedenti decreti per gli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, ma torna sulla questione per via dell’attuale assetto organizzativo delle strutture centrali del Ministero dell’interno, che richiedono una nuova individuazione dei datori di lavoro per alcuni specifici uffici.
Nell’Allegato al DECRETO 7 novembre 2023 (in GU del 14 giugno 2024) si individua il datore di lavoro in questi contesti di lavoro
Nel Decreto si chiarisce (art.2) che l’esercizio della funzione del datore di lavoro si esercita “nell’esclusivo ambito del Compendio Viminale”
Invece, per le parti comuni dell’ufficio di Gabinetto del ministro e dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono attribuite rispettivamente al vice Capo di Gabinetto – Vicario e al vice Capo dell’Ufficio affari legislativi e parlamentari. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni delle segreterie dei sottosegretari di Stato sono attribuite al Capo della segreteria.
Ricordiamo che il datore di lavoro anche nelle strutture pubbliche risponde alle norme del Testo Unico di Sicurezza, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (o Testo Unico di salute e sicurezza, TUS) che regola la figura all’art. 2, comma 1, lettera b).
Il Decreto 7 novembre 2023 aggiunge che (art.1) i datori di lavoro individuati per questi uffici esercitano, in via esclusiva, le funzioni di cui all’art. 17 del TUS.
Il Decreto dettaglia poi di chi possono avvalersi questi datori di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni: possono avvalersi dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti, “ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell’ambito delle rispettive competenze” (art.2). Possono anche avvalersi (art.2.3) del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infine, all’art.4 il DM 7 novembre 2023 stabilisce che gli oneri delle ammende previste dal TUS saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, fatta salva ogni rivalsa dell’amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolari della funzione di datori di lavoro o dei loro delegati.
In passato, come abbiamo visto con decreto ministeriale del 2 febbraio 2022 e con decreto ministeriale del 23 marzo 2022, il Ministero dell’Interno aveva chiarito chi erano i datori di lavoro per Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Ora il DECRETO 7 novembre 2023 aggiunge (art.2.3) che le funzioni di datore di lavoro: