19.11.25
Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il decreto interministeriale (Lavoro-Salute) del 9 agosto 2022 rubricato come Decreto “Aggiornamento professionale” che disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell’aggiornamento professionale.
Il Decreto sostituirà l’applicazione delle disposizioni dell’Allegato XXI del Decreto 101/2020, il Decreto Radiazioni Ionizzanti.
In questo articolo vediamo il contenuto del Decreto e tutti gli atti di modifica intervenuti oltre agli altri aggiornamenti sulle abilitazioni di medici ed esperti in radioprotezione.
Il decreto interministeriale (Lavoro-Salute) del 9 agosto 2022, entra in vigore il 1° Gennaio 2023 in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale in base a specifici orientamenti (vedi più in fondo il testo dell’art. 129) .
Art. 129
Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78).
...
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'universita' e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL, da
emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinati i requisiti di iscrizione all'elenco, le modalita'
di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame e
l'aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato
esperto in radioprotezione intende ottenere l'iscrizione, dei titoli
di studio universitario occorrenti;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente
almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al
master di secondo livello per il secondo e il terzo grado ovvero ad
una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche
un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 e 60 giorni
lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di
esame fermo restando che la stessa dovra' contemplare anche la
risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti
da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle
associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre
anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
e) previsione dell'impossibilita' dell'iscrizione nell'elenco per
chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica
amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono
essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici
e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i
quali il tirocinio e' svolto;
g) indicazione delle modalita' di presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco e della modalita' secondo cui avviene
l'iscrizione e delle cause di cancellazione dall'elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con
designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita';
4) un componente designato dall'INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell'Universita';
6) due componenti designati dall'ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Di seguito il testo del DiM 9/8/22 ed un sunto dei passaggi principali.
Per essere iscritti all’elenco occorre (art. 2 del DiM 9/8/22) che gli aspiranti:
L’elenco degli esperti di radioprotezione contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione
L’abilitazione è conseguita dal richiedente all’esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti agli articoli 9, 10, 11 e 12 del DIM 9/8/22.
Per abilitarsi, l’aspirante esperto deve presentare domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto direttoriale 7/2022 (vedi sotto).
Il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, lettere a), b) ed e) ed i titoli in dicati in c) e di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione.
Alla domanda di ammissione all’esame è allegato il certificato del master che riporti l’effettuazione del tirocinio previsto in art. 8 comma 2 del DIM 9/8/22.
Le Abilitazioni sono di tre gradi e si distingue l’abilitazione sanitaria (si veda l’art.8).
Il contenuto dell’esame è regolato all’art.9-12 del Dim 9/8/2022 che dettagliano i contenuti dell’esame e le conoscenze da verificare nei candidati all’abilitazione per l’elenco degli Esperti in radioprotezione riconosciuti dal Ministero.
Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla Commissione possono essere iscritti nell’elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 7/2022 e previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione e dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilascino i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.
In base all’art.13 comma 1 bis gli esperti di radioprotezione devono documentare l’aggiornamento professionale trasmettendo gli attestati di partecipazione ai corsi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le attività di docenza svolte e per i master valgono come aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.
In questa pagina riportiamo tutti gli aggiornamenti al DM 9 agosto 2022 che riguarda l’abilitazione degli Esperti in Radioprotezione.
La disciplina del Decreto 9 agosto 2022 è stata aggiornata con (in ordine cronologico):
Di seguito l’analisi di tutti i provvedimenti in materia
Con Decreto Direttoriale n.61 del 19/05/2023 il Ministero del lavoro regola ancora le modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto 9 agosto 2022, che prevede un decreto che regoli l’iscrizione di coloro i quali sono stati dichiarati abilitati dalla commissione.
Il Decreto regola all’articolo 1 la Presentazione della domanda, in bollo, per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione attraverso il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’articolo 2 indica la documentazione da presentare:
Con Decreto Direttoriale n.11 del 21/02/2023 il Ministero, in attuazione dell’art.6 del decreto 9 agosto 2022 indica le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione.
La domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di
radioprotezione va presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Esperti di radioprotezione”.
Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.
La presentazione della domanda va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente
l’anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare. I candidati dovranno specificare tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.
Il modello di domanda è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
Per i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INA