19.11.25
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un nuovo quesito, stavolta in materia di sorveglianza sanitaria e richiama il rispetto dei principali articoli del Testo Unico di Sicurezza.
Con Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 – la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali propone due domande relativamente all’obbligo di sorveglianza sanitaria:
La Commissione ricostruisce tutte le principali disposizioni del Testo Unico di Sicurezza (TUS) in materia di sorveglianza sanitaria e sugli obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, ma riconduce la sorveglianza sanitaria nel (solo) alveo dell’art.41.
La Commissione riporta alcuni passaggi dell’art.41 in risposta all’interpello. Ricorda come la «Sorveglianza sanitaria sia effettuata dal Medico competente:
La Commissione sottolinea quindi la distinzione fra
Quali sono gli articoli di riferimento del TUS in materia di Sorveglianza sanitaria? La Commissione Interpelli passa in rassegna tutte le disposizioni che richiamano la sorveglianza sanitaria die lavoratori e gli obblighi di medico competente e datore di lavoro. Li ripercorriamo, di seguito.
In base all’art. 2 comma 1 lettera m) del TUS la “sorveglianza sanitaria” è l’ “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
In base all’art. 18 comma 1, lettera c), del TUS il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di
· “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”;
· “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”(let. bb);
· “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” (let. z).
In base all’art. 20 “I lavoratori devono in particolare: (…) i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”.
In base all’art. 18 comma 1, lettera c), del TUS il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di
· “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”;
· “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”(let. bb);
· “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” (let. z).