19.11.25
Con Interpello n. 5/2024 la Commissione Interpelli chiarisce sul concetto di “unità produttiva” ai sensi del Testo unico di Salute e Sicurezza (TUS, il D.Lgs. n.81/2008) rispondendo ad un quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne richiedeva la nozione ai fini dell’identificazione come tali, delle proprie articolazioni territoriali.
L’identificazione come unità produttive o meno è infatti funzionale alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi dell’art.47 del TUS.
La Commissione precisa quindi cosa si intende per “unità produttiva” e quali sono le regole per l’elezione del RLS rispetto alle stesse.
La Commissione, nell’interpello 5/2024 conferma la nozione di “unità produttiva” riportata all’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Definizioni”, al comma 1, lett. t):
è unità produttiva per la normativa di salute e sicurezza sul lavoro lo
“Stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
C’è poi da intrecciare questa definizione con le norme del TUS relative all’elezione del RLS nelle unità produttive.
Quanto al problema della elezione del RLS la Commissione fa presente che la medesima normativa del TUS precisa il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I richiami sono principalmente all’art.47 del D.lgs. n.81/2008 ma anche in alcuni interpelli che hanno
In base all’art. 47 del TUS
La Commissione passa poi a citare gli interpelli relativi proprio alla modalità di elezione:
Si chiarisce anche ai sensi dell’art,.47 che “l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette”.
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(D. Lgs. 81/08 art. 37, c.11)