Interpello n. 5/2024: Unità produttiva, definizione ed elezione di RLS

Con Interpello n. 5/2024 la Commissione Interpelli chiarisce sul concetto di “unità produttiva” ai sensi del Testo unico di Salute e Sicurezza (TUS, il D.Lgs. n.81/2008) rispondendo ad un quesito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne richiedeva la nozione ai fini dell’identificazione come tali, delle proprie articolazioni territoriali.

L’identificazione come unità produttive o meno è infatti funzionale alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi dell’art.47 del TUS.

La Commissione precisa quindi cosa si intende per “unità produttiva” e quali sono le regole per l’elezione del RLS rispetto alle stesse.

Sicurezza sul lavoro: cosa si intende per Unità produttiva?

La Commissione, nell’interpello 5/2024 conferma la nozione di “unità produttiva” riportata all’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Definizioni”, al comma 1, lett. t):

è unità produttiva per la normativa di salute e sicurezza sul lavoro lo

“Stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

C’è poi da intrecciare questa definizione con le norme del TUS relative all’elezione del RLS nelle unità produttive.

Elezione del RLS nell’attività produttiva: quando e in che numero?

Quanto al problema della elezione del RLS la Commissione fa presente che la medesima normativa del TUS precisa il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I richiami sono principalmente all’art.47 del D.lgs. n.81/2008 ma anche in alcuni interpelli che hanno

Quanti RLS per Unità produttive?

In base all’art. 47 del TUS

  • Comma 4, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
  • comma 7, dispone il numero minimo dei rappresentanti per unità produttiva:
    •  un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
    • tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
    • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
    • In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

RLS: quando eleggerli nelle rappresentanze sindacali?

La Commissione passa poi a citare gli interpelli relativi proprio alla modalità di elezione:

  • l’interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 ha precisato che
    •  “l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”;
    • “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento.

Si chiarisce anche ai sensi dell’art,.47 che “l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette”.

RLS: libri e corsi di formazione

InSic suggerisce i seguenti volumi di approfondimento sulla figura del RLS in azienda

Abc della sicurezza ad uso dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, EPC Editore, ristampa maggio 2023, Massera Stefano

Abc della sicurezza ad uso dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Massera Stefano

Manualistica per i lavoratori
Edizione: ristampa maggio 2023
Pagine: 112
Formato: 115×165 mm
€ 6,00

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, EPC Editore, gennaio 2020 (IX ed.), Galli Gabriella

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Galli Gabriella
Libro
Edizione: gennaio 2020 (IX ed.)
Pagine: 288
Formato: 150×210 mm

€ 18,05

Corso di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

InSic suggerisce il corso di formazione di Istituto Informa:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), EPC Editore, ,

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
data di inizio 12/11/2024

Corso di formazione

IN VIDEOCONFERENZA

La formazione obbligatoria

La frequenza alla prima o ultima giornata del corso costituisce Aggiornamento di 8 ore
(D. Lgs. 81/08 art. 37, c.11)