19.11.25
In questa pagina riportiamo chi sono i Soggetti abilitati all’esecuzione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro ai sensi del Testo Unico di Sicurezza (art.71) e del DI 11/4/2011 che stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati verificatori in sostituzione dell’INAIL e delle ASL, ed i relativi obblighi.
Ricordiamo che sull’argomento è possibile consultare anche
In base al comma 12 dell’art. 71 del Testo Unico di Sicurezza, per l’effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di cui al comma 11, le ASL e l’INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
Il comma 13 dell’art. 71 ha rimesso ad un successivo, apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’indicazione dei criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o
privati (nonché le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII): si tratta del D.M. 11 aprile 2011.
Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro (Testo Unico di Sicurezza aggiornato)
Si tratta di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4 dell’art. 2, del D.M. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche”).
In caso di verifiche, il datore di lavoro può consultare un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, costituito presso INAIL e presso le ASL o anche su base Regionale presso le singole ASL.
L’elenco aggiornato viene pubblicato attraverso decreti direttoriali: consulta l’ultimo elenco aggiornato e la cronistoria dei prevedenti elenchi su InSic.
La scelta del soggetto pubblico e privato abilitato alle verifiche sulle attrezzature di lavoro, viene fatta dal datore di lavoro all’atto della richiesta di verifica. Il decreto fa espressamente salvi diversi D.M. rivolti a specifiche attrezzature e, all’articolo 6 del D.I. 11.04.2011 si citano alcuni decreti che continuano a rimanere in vigore.
Al momento della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011), i soggetti abilitati devono comunicare:
L’iscrizione ha validità quinquennale, ed è regolata in base al decreto interministeriale 11 aprile 2011: per il rinnovo dell’iscrizione, il Ministero richiama il punto 4 dell’Allegato III, dove si richiede all’operatore di presentare istanza di rinnovo alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tale istanza, ricorda il Ministero, va sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, e dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.
L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica a: PEC: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e verificheperiodiche@lavoro.gov.it.
Per info si veda la Circolare n.11 del 17 maggio 2017 dei INAIL.
Nella Circolare n. 11/2017 il Ministero elenca anche la Documentazione da allegare all’istanza di rinnovo ed una previsione finale sull’istruttoria per le istanze di rinnovo, condotta dalla Commissione ministeriale, che procederà all’istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l’abilitazione dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (secondo quanto previsto ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 del medesimo Allegato III).
Il ministero ricorda anche che, ai sensi del punto 5.4, può procedere, attraverso la Commissione, al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell’abilitazione.
Il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.
Questa esperienza, spiega il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR). seguendo un’attività di addestramento come verificatore – adeguatamente riportata nel proprio curriculum.
L’attività di addestramento dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche si articola come segue:
In caso di variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati, occorre una preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ( ai sensi del D.I. 11.4.2011).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
I soggetti abilitati alle verifiche periodiche devono rispettare gli obblighi del decreto interministeriale 11/4/2011:
INAIL informa con circolare n. 39 del 18 ottobre 2022 che dal 21 ottobre è disponibile il nuovo applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (ASA) che consente ai soggetti abilitati di cui al DI 11 aprile 2011:
Sono inoltre presenti le funzioni di monitoraggio e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Asl e delle Arpa che possono consultare autonomamente e in tempo reale le verifiche caricate sul sistema dai soggetti abilitati.
Si può accedere all’applicativo tramite Spid/Cns/Cie dal portale Inail.
InSic suggerisce i seguenti volumi, libri ed e-book di salute e sicurezza sul lavoro pensati per la formazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro
Fattori Lucio
E-book
La manutenzione antincendio a regola d’arte
Macchi Giuseppe, Marinelli Sandro, Metti Marco
Libro
Edizione: settembre 2022 (II ed.)
Pagine: 264
Formato: 170×240 mm
Attrezzature di lavoro: la formazione e l’aggiornamento con i supporti video per il formatore
Fattori Lucio
Libro
Edizione: 2013 – 2022
Pagine: da 192 a 300
Formato: volumi con CD rom o DVD e prodotti digitali
Abc della sicurezza sull’uso di attrezzature di lavoro
Fattori Lucio
Manualistica per i lavoratori
Edizione: ristampa aggiornata ottobre 2021
Pagine: 112
Formato: 115×165 mm