Nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in GU n. 253 del 13 ottobre 2020) all’art. 63 si dispone la proroga dei termini per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019 – LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO.
Il termine per l’attuazione delle misure stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019 è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza, fissato al 31 gennaio 2021 dal Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in G.U. Serie Generale, n. 248 del 07 ottobre 2020)
Quando scade il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione?Quindi la scadenza per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione risulta:
– al 6 maggio 2021 per l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza (tale termine non risulta prorogato ed era conteggiato a due anni dall’entrata in vigore del DM, ovvero al 6 maggio 2019), come da let a) del DM 25/1/2019;
– al 31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti come da let b) del DM 25/1/2019: (prorogata di ulteriori sei mesi rispetto al 31 gennaio 2021, termine stato di emergenza), come da let b) del DM 25/1/2019.